Illegittimità del contributo di solidarietà e prescrizione decennale (Cass. civ. n. 30090/2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite atti regolamentari, trattenute sui trattamenti pensionistici già determinati, violando il principio del pro rata e l’art. 23 Cost., trattandosi di prestazioni patrimoniali riservate al legislatore. L’azione di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non essendo i ratei liquidi ed esigibili. L’interruzione della prescrizione, nel processo del lavoro, si verifica con la notifica del ricorso al convenuto, non con il deposito in cancelleria.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti adiva il Tribunale di Busto Arsizio per ottenere la riliquidazione della pensione, assumendo l’illegittimità del contributo di solidarietà trattenuto sulla rata pensionistica e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Il Tribunale accoglieva il ricorso. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1370/2021, respingeva l’appello proposto dalla Cassa, confermando l’illegittimità della trattenuta.
Avverso tale decisione, la Cassa proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contestando la violazione delle norme in materia di autonomia regolamentare degli enti previdenziali, la mancata applicazione del contributo di solidarietà previsto dalla legge n. 201/2011, la decorrenza della prescrizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, rigettato i primi due e dichiarato inammissibile il terzo. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati, come la Cassa Dottori Commercialisti, non possono adottare atti o provvedimenti che, incidendo sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato, violando il principio del pro rata. Tali atti integrano un prelievo inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante (Cass. n. 31875/2018; Cass. n. 20684/2024; Cass. n. 7270/2025).
Quanto al secondo motivo (applicazione del contributo di solidarietà ex lege per il biennio 2012-2013), la Corte ha ritenuto la censura infondata. La Cassa non aveva allegato e provato i presupposti di applicazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, che postula l’inerzia dell’ente nell’adozione di misure di riequilibrio, condizione che la stessa Cassa aveva escluso, resistendo in giudizio proprio sul presupposto di aver adottato misure regolamentari. Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato la domanda spiegata in primo grado.
Il quarto motivo (sulla prescrizione quinquennale) è stato rigettato, confermando il principio secondo cui l’azione di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non essendo i ratei liquidi ed esigibili (Cass. n. 31527/2022). Il quinto motivo è stato accolto: la Corte d’appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal deposito del ricorso (26 giugno 2009) e non dalla data di notifica (26 luglio 2009). La Corte ha affermato che, nel processo del lavoro, l’effetto interruttivo della prescrizione si produce con la notifica dell’atto al convenuto, non con il deposito, in quanto è necessaria la conoscenza legale dell’atto da parte del debitore (Cass. n. 4034/2017).
Implicazioni Pratiche
- Illegittimità del contributo di solidarietà: L’avvocato del professionista iscritto alla Cassa Dottori Commercialisti può proporre domanda giudiziale per la declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà imposto con delibere regolamentari, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione che ne afferma l’illegittimità per violazione del principio del pro rata e dell’art. 23 Cost., anche se il regolamento è stato approvato con decreto ministeriale.
- Termine di prescrizione per la restituzione: L’azione di restituzione delle somme trattenute è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, e non a quello quinquennale, perché il credito alla restituzione non è liquido ed esigibile fino a quando non viene accertata l’illegittimità della trattenuta in sede giudiziale.
- Decorrenza dell’interruzione della prescrizione: Nel processo del lavoro, per interrompere la prescrizione è necessario che il ricorso venga notificato al convenuto, non essendo sufficiente il deposito in cancelleria, salvo che il convenuto abbia avuto comunque conoscenza legale dell’atto in altra data.
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