Prova delegata assunta fuori termine: nullità relativa sanata se non eccepita subito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23621/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dal giudice per l’assunzione della prova delegata ha natura ordinatoria e decorre dalla comunicazione del provvedimento: la sua scadenza non produce di per sé decadenza, ma il decorso in assenza di preventiva istanza di proroga ex art. 154 c.p.c. determina la decadenza sia dal potere di procedere all’assunzione sia dal diritto alla stessa. L’istanza di proroga è atto di impulso processuale tipico e necessariamente formale, estraneo a contenuti negoziali e insuscettibile di ricostruzione per fatti concludenti. Quando l’assunzione sia comunque avvenuta oltre il termine, la prova è affetta da nullità relativa, deducibile con tempestiva eccezione nella prima difesa successiva e sanabile ex art. 157 c.p.c., trattandosi di disciplina posta nell’interesse delle parti e non dell’ordine pubblico. Nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina nullità della sentenza.
Il Fatto
Un lavoratore inquadrato al sesto livello del contratto collettivo del terziario agiva contro l’ex datrice di lavoro e la committente, quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, per complessivi euro 29.458,32, di cui euro 4.386,10 a titolo di TFR. Deduceva tre poste distinte: differenze per superiore inquadramento, avendo svolto in concreto mansioni di quinto livello; differenze per il livello formalmente riconosciuto, essendo le retribuzioni parametrate al settimo; differenze per lavoro notturno svolto da ottobre 2019 alla cessazione del rapporto, in difetto della maggiorazione contrattuale.
Il Tribunale di Milano rigettava. Nell’istruttoria delegata al Tribunale di Bergamo era stato escusso un unico teste, nonostante l’eccezione preliminare di decadenza per decorso del termine assegnato: ritenuta fondata l’eccezione, l’onere probatorio risultava non assolto. La Corte d’appello di Milano confermava il rigetto sul superiore inquadramento, osservando che l’assunzione era comunque avvenuta oltre il termine. Accoglieva però la domanda relativa alle differenze per il livello formalmente attribuito e al lavoro notturno, pretesa di natura documentale fondata su buste paga e disposizioni collettive, che prescinde dall’onere probatorio richiesto per le mansioni superiori. Ritenuta generica la contestazione dei conteggi, riconosceva euro 7.106,00 lordi per differenze retributive ed euro 2.960,96 per TFR, oltre interessi e rivalutazione. Respingeva la domanda di indennità sostitutiva del preavviso per difetto di allegazione. Seguivano ricorso principale delle società, con due motivi, e ricorso incidentale del lavoratore, con cinque.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è manifestamente infondato e in più punti non correlato alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha interpretato il ricorso introduttivo ritenendo formulata esplicita domanda di differenze tra il livello riconosciuto e quanto corrisposto in busta paga, includendovi necessariamente la richiesta di pagamento corretto secondo il formale inquadramento; ha poi riscontrato l’assenza di espressa contestazione su tali allegazioni, ammettendo la mera rielaborazione del conteggio. Le società si limitano a contrapporre una diversa lettura della domanda senza indicare in quale atto difensivo avessero mosso la specifica contestazione, incorrendo in aspecificità. La Corte aggiunge che l’erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non ponendo in discussione il significato della norma ma la sua applicazione concreta, apprezzamento di fatto sindacabile solo per vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
Sul ricorso incidentale, che verte interamente sulla decadenza dalla prova delegata, il percorso è analitico. In fatto, dal verbale d’udienza del giudice delegato risulta che nessuna richiesta di proroga fu mai avanzata: non può ravvisarsi un’istanza implicita nel mero adempimento dell’ordine di depositare il verbale contenente il rinvio a data successiva al termine originario, attività comunque prevista dalla disciplina anche quando la prova non sia stata espletata. La richiesta di proroga è atto di impulso processuale spettante alla parte, tipico e formale, insuscettibile di sussunzione negli schemi dei fatti concludenti.
Sul piano dei principi, il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento e ha natura ordinatoria; in quanto tale, la scadenza non determina di per sé decadenza. La parte può ottenerne la proroga con istanza depositata prima della scadenza — il provvedimento di accoglimento può intervenire anche dopo — e il potere spetta in via esclusiva al giudice delegante, con valutazione discrezionale rispetto alla quale le ragioni della richiesta sono irrilevanti. Il decorso senza preventiva istanza determina invece la decadenza sia dal potere di procedere all’assunzione sia dal diritto alla stessa, dichiarata all’udienza di prosecuzione senza possibilità di nuovo termine. Per queste ragioni i primi due motivi incidentali sono infondati.
Il terzo motivo è però fondato, ed è il punto risolutivo. Quando l’assunzione sia in concreto avvenuta oltre il termine, la prova risulta affetta da nullità relativa, deducibile con tempestiva eccezione nella prima difesa successiva e sanabile ex art. 157 c.p.c., trattandosi di disciplina posta nell’interesse delle parti e non dell’ordine pubblico. L’inosservanza del termine ordinatorio produce una nullità non opponibile dalla parte che vi abbia rinunciato, anche tacitamente, per non avere proposto l’eccezione nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. Nella specie è pacifico che le società, all’udienza in cui il teste fu escusso, non eccepirono la decadenza. Accolto il terzo motivo, il quarto resta assorbito.
Inammissibile il quinto motivo, sull’omessa indicazione nel dispositivo di interessi e rivalutazione: la motivazione contiene l’esplicita estensione della condanna agli accessori dalle scadenze al saldo, sicché non vi è omessa pronuncia né contrasto insanabile. Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione produce nullità; l’insanabilità va esclusa quando sussista parziale coerenza, con divergenza solo quantitativa, e la motivazione sia ancorata a un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, ricorrendo allora l’ipotesi del mero errore materiale, correggibile con l’apposito procedimento (Cass. n. 23157/2024). Cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, limitatamente al capo relativo al motivo accolto, anche per le spese; raddoppio del contributo unificato a carico delle sole ricorrenti principali.
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