Accesso difensivo ai verbali ispettivi e tutela della riservatezza dei lavoratori (TAR Lazio n. 11575 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza deve indicare un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o tutelare, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano svolgere una valutazione sull’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario. Il divieto di ostensione dei documenti contenenti notizie acquisite in sede ispettiva, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 757/1994, non integra una preclusione assoluta, ma postula la sussistenza di un effettivo pericolo di azioni discriminatorie o ritorsive a carico dei lavoratori, da accertare sulla base di elementi di fatto concreti e non per presunzione. Le esigenze di riservatezza dei lavoratori risultano recessive rispetto all’interesse difensivo quando il richiedente sia già a conoscenza dell’identità dei dichiaranti e sia possibile procedere all’oscuramento dei dati identificativi.
Il Fatto
A seguito di tre accessi ispettivi, l’Ispettorato del lavoro aveva emesso un verbale di disposizione con cui ordinava alla società ricorrente il riallineamento dell’inquadramento di alcuni addetti e l’adeguamento degli assetti retributivi. La società presentava istanza di accesso documentale e, in via gradata, accesso civico generalizzato, chiedendo l’ostensione degli atti del procedimento ispettivo, dichiarando la finalità difensiva in relazione all’impugnazione del verbale e accettando l’oscuramento dei dati non pertinenti. L’amministrazione rigettava l’istanza richiamando genericamente la tutela dei lavoratori e il rischio di riconducibilità delle dichiarazioni ai dichiaranti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per mancato perfezionamento della notifica dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di due lavoratori, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a. La domanda è stata, invece, accolta con riferimento ai documenti non riferibili a tali soggetti, trattandosi di una pluralità di domande scindibili aventi ad oggetto documenti distinti.
Nel merito, il Collegio ha applicato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 in tema di accesso difensivo, rilevando che la società aveva dimostrato la strumentalità della richiesta rispetto all’impugnazione del verbale ispettivo, sicché non era configurabile un esercizio pretestuoso del diritto. Il diniego opposto dall’amministrazione non risultava sorretto da una valutazione concreta e differenziata dei singoli documenti, essendosi limitato a un richiamo astratto alle esigenze di riservatezza.
Quanto alla tutela dei lavoratori, il TAR ha precisato che l’art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 757/1994 non esprime una preclusione assoluta all’accesso ai verbali ispettivi, ma richiede la prova di un effettivo pericolo di pregiudizio, sulla base di elementi di fatto concreti. Nel caso di specie, le esigenze di riservatezza sono state considerate recessive rispetto all’interesse difensivo, anche in considerazione del fatto che la ricorrente era già venuta a conoscenza dell’identità dei dichiaranti e che l’oscuramento dei dati personali avrebbe comunque garantito una tutela proporzionata.
Il diniego è stato conseguentemente annullato, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione, previo oscuramento delle generalità dei lavoratori dichiaranti.
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Nota della Redazione
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