Ricorso inammissibile se la terza graduata non impugna la seconda (TAR Lazio n. 5214 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere della terza classificata in una procedura di gara sussiste solo ove risultino fondate sia le censure spese nei confronti dell’aggiudicataria, sia quelle mosse avverso la posizione della seconda graduata. È pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, nonché quello in cui le censure investano le posizioni del primo e del secondo classificato ma risultino fondate solo nei confronti di uno dei due, poiché l’eventuale accoglimento determinerebbe unicamente uno scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata, senza recare alcuna utilità concreta al ricorrente rispetto al bene della vita costituito dall’ottenimento della commessa. Tale principio trova applicazione salvo che sia ravvisabile un interesse strumentale all’annullamento degli atti finalizzato alla rinnovazione della gara. I motivi di ricorso che ripropongono censure già esaminate e ritenute infondate da sentenze passate in giudicato sono altresì inammissibili per violazione del ne bis in idem processuale.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gara indetta dalla Regione Lazio nel 2021 per l’affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni per le Aziende Sanitarie regionali, suddivisa in cinque lotti. All’esito della procedura, la società ricorrente risultava terza classificata, preceduta dal RTI aggiudicatario e dal Consorzio secondo graduato.

Dopo una complessa sequenza di giudizi, il Consiglio di Stato aveva annullato l’aggiudicazione limitatamente al punteggio attribuito per il criterio del responsabile di commessa, facendo salva la riedizione del potere della stazione appaltante di rideterminarsi sul punto. In esecuzione di tale pronuncia, la Commissione aveva rivalutato l’offerta dell’aggiudicatario, confermandolo primo in graduatoria, e la Regione aveva disposto la nuova aggiudicazione. La ricorrente, terza classificata, ha impugnato tali atti con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, deducendo plurimi vizi concernenti sia la posizione dell’aggiudicataria sia quella della seconda graduata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dell’interesse a ricorrere della terza classificata, richiamando il consolidato principio per cui tale interesse sussiste solo allorché risultino fondate sia le censure avverso l’aggiudicataria sia quelle avverso la seconda graduata. Nel caso di specie, le censure formulate nei confronti del secondo classificato erano già state respinte con sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato, che avevano accertato l’infondatezza delle doglianze relative alla sua offerta e alla mancata verifica di anomalia. Ne consegue che, anche a voler ipoteticamente accogliere le censure avverso l’aggiudicatario, l’unico effetto sarebbe stato lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, senza alcuna utilità per la ricorrente, che non avrebbe comunque ottenuto la commessa.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso originario era inammissibile anche perché riproponeva motivi già esaminati e ritenuti infondati dalle precedenti sentenze, ormai coperte dal giudicato. In particolare, la contestazione relativa alla mancata rinnovazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria risultava priva di pregio, atteso che tale verifica era già stata legittimamente effettuata e la sua validità era coperta dal giudicato delle pronunce del Consiglio di Stato, che avevano ritenuto illegittima esclusivamente la valutazione del punteggio relativo al responsabile di commessa, con conseguente obbligo di rideterminazione limitato a tale solo profilo.

Quanto ai motivi aggiunti, concernenti la verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 condotta dal RUP dopo la nuova aggiudicazione, il TAR li ha ritenuti infondati nel merito. In relazione alla presunta irregolarità contributiva della consorziata esecutrice, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2024, secondo cui il DURC positivo ha natura di dichiarazione di scienza che si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. La regolarità contributiva era stata peraltro costantemente comprovata per l’intero periodo rilevante, anche attraverso DURC prodotti in giudizio.

Con riferimento agli illeciti professionali e alle penali contrattuali segnalate a carico dell’aggiudicataria, il TAR ha ricordato che il giudizio sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo sul piano della non pretestuosità della valutazione. Le valutazioni del RUP, che aveva ritenuto le penali non rilevanti in ragione del diverso oggetto contrattuale, della natura dell’inadempimento e delle contestazioni supportate da verificazioni tecniche, sono state giudicate ragionevoli e non illogiche.

Quanto alle omissioni dichiarative, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, secondo cui l’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente qualificabili come gravi illeciti professionali non determina alcun automatismo espulsivo, richiedendosi pur sempre una valutazione discrezionale della stazione appaltante. Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva reso edotta l’amministrazione delle vicende rilevanti, che erano state oggetto di valutazione da parte del RUP. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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