Rimodulazione progettuale tardiva e giudizio negativo di VIA (TAR Lazio n. 6230 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel prevedere che l’autorità competente valuti la documentazione acquisita tenendo conto anche delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, non introduce un obbligo generalizzato di esame di qualsiasi elemento sopravvenuto, ma si riferisce alle integrazioni fornite nell’ambito e nei tempi propri del procedimento di VIA. La proposta di rimodulazione progettuale che incida significativamente sull’assetto complessivo dell’intervento, presentata dopo l’acquisizione dei pareri degli enti competenti e nella fase decisoria finale, non costituisce informazione supplementare e non impone all’Amministrazione né la sospensione del procedimento né la riapertura dell’istruttoria, potendo essere legittimamente disattesa anche implicitamente. Il giudizio negativo di compatibilità ambientale non richiede che l’area sia qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 quale elemento automaticamente ostativo, potendo fondarsi su una pluralità di rilievi convergenti di natura ambientale e paesaggistica, inclusi gli effetti cumulativi con altri impianti da fonti rinnovabili.

Il Fatto

La società ricorrente, proponente di un impianto eolico denominato “Cellere” da realizzare nei comuni di Cellere e Valentano, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, unitamente ai pareri presupposti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. Il procedimento di VIA, avviato nel marzo 2022, si era concluso con esito negativo il 29 settembre 2025. Soltanto il 22 settembre 2025, a istruttoria ormai completata e dopo l’acquisizione dei pareri, la società aveva trasmesso una proposta di rimodulazione progettuale consistente nello stralcio di una parte degli aerogeneratori, chiedendo la sospensione del procedimento per adeguare la documentazione tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di leale collaborazione. La proposta di rimodulazione presentata dalla società il 22 settembre 2025, quando l’istruttoria era già definita e tutti i pareri erano stati acquisiti, non poteva essere qualificata come informazione supplementare ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006. Detta disposizione, interpretata sistematicamente, non impone all’Amministrazione la sospensione dell’iter o la riapertura dell’istruttoria per ogni modifica progettuale sopravvenuta, specialmente se intervenuta nella fase decisoria finale.

La rimodulazione, incidendo sull’assetto complessivo del progetto mediante lo stralcio di una parte rilevante degli aerogeneratori, richiedeva una rinnovata e completa valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici, non effettuabile sulla base del materiale già acquisito. La mancata considerazione espressa della proposta non integra, pertanto, un difetto di istruttoria o di motivazione, essendo stata implicitamente disattesa per la tardività e l’incidenza sostanziale.

Quanto al merito delle valutazioni tecniche, il giudizio negativo non risulta fondato sulla sola mancata ricadenza dell’area tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021. La motivazione del provvedimento recepisce una pluralità di rilievi convergenti: la documentazione non consentiva di escludere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, con inadeguatezza della valutazione di incidenza rispetto alle Linee guida nazionali, assenza di monitoraggio sito-specifico di avifauna e chirotterofauna, criticità paesaggistiche e territoriali, nonché l’impatto cumulativo con altri impianti da fonti rinnovabili già realizzati o autorizzati nell’area vasta. Tali elementi, puntualmente evidenziati nei pareri richiamati e non specificamente confutati dalla ricorrente, sorreggono un giudizio negativo adeguatamente istruttoriato.

Infine, la Corte ha escluso che la promozione delle fonti rinnovabili comporti l’automatico superamento dei rilievi ambientali e paesaggistici: la valutazione concreta di non compatibilità del progetto, riferita allo specifico contesto territoriale, non integra una preclusione in astratto alla realizzazione di impianti green, né una svalutazione dell’interesse alla transizione energetica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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