Debiti fuori bilancio e passività pregresse: no all’utile d’impresa nel riconoscimento (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 113 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, gli oneri posti a carico dell’ente locale sono liquidati nei limiti dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal terzo, con esclusione dell’utile d’impresa. Le passività pregresse si distinguono dai debiti fuori bilancio: le prime derivano da un impegno contabile regolarmente assunto ma divenuto incapiente per fatti sopravvenuti imprevedibili, e si coprono con l’ordinaria procedura di spesa ex art. 191 TUEL; i secondi nascono da obbligazioni assunte in assenza di regolare impegno e richiedono il riconoscimento consiliare. L’erronea cancellazione di un residuo passivo può essere corretta in autotutela, con rettifica del rendiconto, se ne ricorrono i presupposti.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguardava l’ipotesi in cui un ente abbia acquisito beni e servizi nel pieno rispetto delle norme giuscontabili e di contrattualistica pubblica, oppure abbia visto la genesi del debito derivare causalmente da un’erronea eliminazione del residuo passivo in sede di accertamento ordinario dei residui.

Il dubbio era se, nel riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, si debba procedere alla decurtazione dell’utile d’impresa. La questione è stata sottoposta come richiesta di carattere generale e astratto, senza elementi fattuali di dettaglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL; la mancata operatività del CAL non preclude l’attivazione della funzione consultiva.

Sul piano oggettivo, la Sezione richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 54/2010) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 9/QMIG del 2022): la funzione consultiva non copre ogni attività con riflessi finanziari, ma le questioni interpretative delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Il quesito attiene alla corretta contabilizzazione di obbligazioni passive e alle modalità di copertura, materia riconducibile alla contabilità pubblica.

Nel merito, la Sezione distingue le passività pregresse dai debiti fuori bilancio. Le prime derivano da impegni contabili regolarmente assunti ma insufficienti a fronteggiare la spesa, per fatti sopravvenuti imprevedibili che incidono sulla misura del costo. Esse restano nell’ordinario procedimento di spesa e si coprono ex art. 191 TUEL mediante integrazione dell’impegno, con eventuali variazioni di bilancio in caso di incapienza. I secondi nascono da obbligazioni assunte senza regolare impegno e richiedono il riconoscimento consiliare ai sensi dell’art. 194 TUEL.

Quanto al quesito sull’utile d’impresa, la Sezione richiama il principio dell’arricchimento senza causa: gli oneri a carico dell’ente vanno liquidati nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal terzo, secondo l’indennità ex art. 2041 cod. civ., e non in misura coincidente con il mancato guadagno. L’utile d’impresa non può costituire arricchimento per l’ente.

Infine, sulla genesi causale da erronea cancellazione del residuo passivo, la Sezione prospetta l’intervento in autotutela sull’erroneo provvedimento, con rettifica del rendiconto, se ne ricorrono i presupposti (SS.RR. n. 16/2022/DELC). Si avrebbe la reviviscenza dell’impegno originario, con vincoli sulle risorse del bilancio di riferimento e necessità di capienza nell’esercizio dell’erronea cancellazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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