Rifiuti da imballaggi terziari esclusi dalla TARI solo per la quota variabile (Cass. civ. Sez. V n. 2935 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, i rifiuti di imballaggio secondari e terziari sono assoggettati a un regime speciale, che attribuisce ai produttori e agli utilizzatori l’intera gestione, dalla raccolta allo smaltimento. I regolamenti comunali che ne dispongano l’assimilazione ai rifiuti urbani vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario, con esclusione della quota variabile della tariffa per le superfici destinate alla loro prevalente produzione. Residua invece l’obbligo di corrispondere la quota fissa, correlata ai costi generali del servizio e indipendente dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali. La declaratoria di illegittimità non può quindi estendersi all’intero tributo.

Il Fatto

Il Comune ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di prime cure, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un sollecito di pagamento emesso per la TARI dovuta da una società per gli anni 2012, 2014 e 2015.

Il giudice del gravame aveva ritenuto provata, in base a una perizia di parte, la prevalente produzione di rifiuti da imballaggi terziari sulle superfici tassate, per il cui recupero la contribuente aveva stipulato contratti con società specializzate. Da ciò aveva desunto la disapplicazione dei regolamenti comunali di assimilazione e la non debenza integrale del tributo.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono respinti. La Corte ribadisce la lettura restrittiva del vizio di motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che ammette il sindacato solo per l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante — motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile — e non per il semplice difetto di sufficienza. Nella specie il vizio addotto si risolve in un error iuris, riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Sul piano sostanziale, i dati normativi rilevanti vanno individuati nel d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 221, comma 4, impone agli utilizzatori di consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori, salvo il conferimento al servizio pubblico nei limiti dei criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e). L’art. 226, commi 1 e 2, vieta di immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Poiché i criteri di assimilazione per tale tipologia non sono stati determinati, il rifiuto da imballaggio resta oggetto di un regime speciale, con conseguente disapplicazione, in parte qua, dei regolamenti comunali che vi abbiano proceduto.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge il ricorrente prospetta un diverso accertamento in fatto, già compiuto dal giudice del gravame sulla base della perizia. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. non ricorre, rientrando la valutazione delle prove nel potere discrezionale ex art. 116 cod. proc. civ.

Il quarto e il quinto motivo sono respinti. La Corte riafferma la possibilità di decidere nel merito la causa, ai sensi di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., quando il motivo di gravame su cui si è omesso di pronunciare sia infondato. Quanto agli obblighi dichiarativi previsti dalla legge n. 147 del 2013, la dichiarazione presentata, con specifico riferimento a rifiuti speciali non assimilabili, ne legittima l’integrazione in caso di contestazione.

È invece fondato il sesto motivo. La TARI si articola in quota fissa e quota variabile secondo il d.P.R. n. 158 del 1999. La quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e può essere pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati. La quota fissa, al contrario, copre i costi essenziali del servizio, anche per i rifiuti “esterni”, e prescinde dalla produzione effettiva. Ne consegue che l’esclusione da imposizione delle superfici destinate ai rifiuti da imballaggio terziario non può che riguardare la sola quota variabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Abruzzo, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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