Immissione in servizio permanente: cause escludenti non automatiche e valutazione in concreto (TAR Lazio n. 2239 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di esclusione previste dall’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), cod. ordinamento militare hanno un ambito oggettivo delimitato al solo reclutamento nelle Forze armate e non si applicano automaticamente alla fase di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, disciplinata dall’art. 704 cod. ordinamento militare. In occasione del transito in servizio permanente l’amministrazione deve compiere una valutazione in concreto della gravità dell’imputazione, della pena irrogata e dei comportamenti successivi del militare, senza precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto di servizio già avviato in forza della mera pendenza di un procedimento penale. La distinzione si fonda sulla diversità delle situazioni giuridiche: vincolata e ope legis per l’accesso ab externo alla ferma, discrezionale e rimessa all’apprezzamento dell’amministrazione per chi già appartiene all’ordinamento militare. Ne deriva l’illegittimità della decadenza dalla ferma e dell’esclusione dalla procedura di immissione adottate sul solo presupposto della sopravvenuta conoscenza di una risalente condanna oggetto di opposizione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio, aveva partecipato nel 2021 al concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale, risultando vincitore e venendo ammesso alla ferma con decorrenza dal 28.12.2020. In quella domanda non aveva dichiarato condanne. In prossimità della scadenza del quadriennio aveva presentato domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per il 2024, senza ulteriori dichiarazioni in merito a pendenze penali.

A seguito di controlli presso il Casellario Giudiziale, l’amministrazione rilevava un decreto penale di condanna del 2018, divenuto esecutivo nel 2020, per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. Di qui l’avvio del procedimento di decadenza dalla ferma quadriennale, per asserita carenza del requisito di assenza di condanne per delitti non colposi richiesto dal bando, e la conseguente esclusione dalla procedura di immissione in servizio permanente. Il militare ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità della decadenza, l’illegittimità derivata dell’esclusione e la violazione del legittimo affidamento, rappresentando di aver conosciuto la condanna solo con la notifica del provvedimento di decadenza, stante l’invalidità della relativa notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio in attesa della definizione del processo penale, ritenendo sussistenti i presupposti per la decisione nel merito. Ha poi distinto il concorso di reclutamento dalle procedure finalizzate alla rafferma o all’immissione in servizio permanente di militari già entrati nell’ordinamento militare, che hanno già dato prova della propria attitudine al rispetto dei valori dello status militare.

Solo per il primo ambito opera l’automatismo delle cause escludenti di cui all’art. 635 cod. ordinamento militare. Per le altre situazioni occorre tener conto delle previsioni del bando e compiere una valutazione del caso concreto, con motivazione che consideri la gravità dell’imputazione, la pena irrogata e i comportamenti successivi del militare, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 2322 del 2023.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’immissione nel ruolo del servizio permanente è disciplinata dall’art. 704 cod. ordinamento militare, che non contempla una previsione primaria di automatica esclusione in presenza di condanne o imputazioni. La causa escludente connessa alla perdita del requisito non può dunque operare automaticamente in occasione del transito nel servizio permanente, una volta esauritosi il periodo di ferma, precludendo in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato senza previa disamina in concreto (in tal senso Cons. Stato, Sez. II, n. 5367 del 2022, che richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 629 del 2017).

Nel caso di specie il ricorrente doveva essere equiparato alla condizione dell’imputato e non del condannato, essendo stato rimesso in termini per l’opposizione al decreto penale, privato dell’esecutività, con legittimità ancora sub iudice. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura pecuniaria della pena (Euro 1.125,00 di multa) e il fatto che il militare avesse terminato con ottimo profitto il quadriennio di ferma, maturando un ulteriore anno di servizio, con prova continuativa della propria attitudine dal 2017. L’amministrazione non aveva effettuato alcuna valutazione in concreto della causa escludente.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto di decadenza e, in via derivata, dell’esclusione dalla procedura di immissione, con condanna del Ministero della Difesa alle spese e disposizione di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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