Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Lazio n. 2238 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato presuppone la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, ove occorra, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina è legittima anche in via preventiva, per l’ipotesi di mancata esecuzione nel termine assegnato, e il relativo onere rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna dell’Amministrazione all’attivazione della carta e alla corresponsione della provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.

Il titolo esecutivo era stato notificato, con le formalità previste dal codice di procedura civile, presso la sede reale dell’Amministrazione. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 12 agosto 2025. L’Amministrazione si è costituita formalmente per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Esse consistono nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica del titolo e quella del ricorso.

Nel merito, poiché non risultava controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio fissato in dispositivo.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha accolta. Ha nominato sin d’ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio, con facoltà di delega. Il commissario provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza. La liquidazione, comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio ove debitamente documentate, è avvenuta secondo l’indirizzo richiamato dal Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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