Nel rito del silenzio ricorso depositato difforme da notificato è irricevibile (TAR Lazio n. 1703 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione e il deposito del ricorso assolvono a funzioni distinte: la prima introduce il giudizio e manifesta la volontà di agire, il secondo instaura il contatto tra ricorrente e organo giurisdizionale. Il deposito di un ricorso difforme da quello notificato non integra un mero errore materiale, ma equivale a omesso deposito, perché non immette nel fascicolo l’atto effettivamente notificato. Il termine di deposito fissato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. ha natura perentoria, è sottratto alla disponibilità delle parti e del giudice e non tollera proroghe. Nei giudizi in materia di silenzio l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. dimezza i termini processuali, sicché il deposito va effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Il ricorso tardivamente depositato è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, gestore di edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, ha notificato in data 3 novembre 2025 un ricorso al Comune di Roma e all’Agenzia del demanio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato su un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato il 22 luglio 2025.
Nel fascicolo digitale, in data 17 novembre 2025, è stata depositata copia di un ricorso difforme, risalente al 2023 e riferito ad altro contenzioso già deciso. Il ricorso effettivamente notificato è stato depositato solo in data 9 gennaio 2026. Il Collegio, dato avviso ex art. 73 cod. proc. amm. della possibile irricevibilità e concessi termini a difesa, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla distinzione strutturale tra i due momenti della fase introduttiva. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2722 del 2002, il Collegio osserva che la notificazione esprime la volontà di agire davanti a un determinato organo giurisdizionale, mentre il deposito realizza il contatto tra ricorrente e giudice. Si tratta di adempimenti con caratteristiche e finalità diverse, che non possono essere confusi né sostituiti l’uno con l’altro.
Su questa premessa si innesta l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., che impone il deposito nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione. Nel giudizio sul silenzio, tuttavia, opera la riduzione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., che non tocca i termini di notificazione ma dimezza quelli successivi. Il termine di deposito scende così a quindici giorni.
Il Collegio rileva che il ricorso notificato il 3 novembre 2025 è stato depositato soltanto il 9 gennaio 2026, ben oltre il termine dimezzato. Il deposito del 17 novembre 2025 non sana l’omissione, perché riguarda un atto difforme, riferito a un diverso contenzioso. Depositare un ricorso diverso da quello notificato equivale, nella sostanza, a omesso deposito: ciò che giunge al giudice non è l’atto che ha instaurato il contraddittorio.
Il Tribunale ribadisce quindi la perentorietà del termine, espressione di un principio di ordine pubblico processuale sottratto alla disponibilità non solo delle parti ma anche del giudice, che non può disattenderlo né prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4948 del 2012, con la citazione di Cons. Stato, sez. V, n. 538 del 2011, e Cons. Stato, sez. VI, n. 4584 del 2021.
Ne deriva la declaratoria di irricevibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità emergenti. Restano assorbite le eccezioni preliminari di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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