Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 3923 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo comunque verificarsi l’esatta misura e decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, è legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con spese di giudizio a carico dell’Amministrazione e distrazione a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due titoli: la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, e la sentenza della Corte d’appello di Milano, sez. lavoro, che in riforma della prima aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme per abusive reiterazioni di rapporti a termine, differenze retributive e carta docente, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari.

Il titolo di secondo grado è passato in giudicato ed è stato notificato nel 2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha parzialmente adempiuto; il creditore, con memoria, ha quindi precisato le conclusioni residue, chiedendo l’ordine di totale conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Per questa ragione l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamando gli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso è quindi in parte accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, con pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., per le pretese soddisfatte in corso di causa. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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