Immobili-merce esenti da IMU solo con apposita dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 21784 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU per i fabbricati-merce, prevista dall’art. 1, comma 751, della legge n. 160 del 2019, presuppone la presentazione della apposita dichiarazione, onere previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013. Tale disposizione non è stata abrogata dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, sicché l’esonero dall’imposta non è riconoscibile in difetto della dichiarazione. L’onere formale non può essere sostituito da altre forme di denunce, né superato dalla circostanza che il Comune conosca aliunde i fatti che comportano l’esenzione dall’imposta. Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160 del 2019 non si applica, per l’anno di imposta anteriore, in forza del principio del favor rei, che opera solo in materia di sanzioni tributarie.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’IMU relativa al 2013, riguardante trentadue immobili, sostenendo che gli stessi costituissero immobili-merce e fossero pertanto esenti dall’imposta.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando che il beneficio invocato non poteva essere riconosciuto in mancanza della apposita dichiarazione. La Commissione tributaria regionale, all’esito dell’impugnazione, accoglieva invece il gravame, affermando che al contribuente non possono essere richieste informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria e che, nella specie, l’ente impositore aveva utilizzato i dati catastali e quelli reperibili presso l’anagrafe tributaria e comunale. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che l’unica doglianza dell’ente si concentra sulla necessità della dichiarazione e che la questione sottoposta è meramente giuridica, con conseguente non necessità di trascrivere documentazione.
Nel merito, il Collegio ha dato atto che la legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 751, prevede per i beni merce non locati, fino al 2021, l’applicazione dell’aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
La norma, tuttavia, non specifica se la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza dal beneficio, come invece prevede l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013. Richiamando la propria ordinanza n. 5191/2022, nonché Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28806 del 2023, la Corte ha affermato che l’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 non ha abrogato la citata disposizione del d.l. n. 102/2013, con la conseguenza che l’esonero presuppone la presentazione della dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione costituisce dunque condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, con obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce né superato dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte del Comune. L’omessa presentazione comporta la non spettanza del beneficio, secondo un orientamento consolidato in tema di stretta interpretazione delle esenzioni.
Quanto agli effetti della disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, la Corte ha escluso l’applicabilità al 2013 della nuova disposizione in base al principio del favor rei, che opera solo per le sanzioni tributarie, trattandosi peraltro di disposizione di carattere innovativo e non interpretativo. La CTR, dunque, non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto surrogabile l’onere dichiarativo. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Nota della Redazione
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