Omesso esame delle censure sulla notifica: cassazione con rinvio per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15015 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È viziata da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di merito che, a fronte di puntuali e specifiche censure del contribuente avverso la notificazione delle cartelle di pagamento, si limiti ad affermare in modo apodittico e stereotipato la ritualità delle notifiche, senza offrire alcuna risposta alle doglianze formulate. L’omesso esame delle questioni prospettate, quale il mancato confronto con la dedotta nullità delle notifiche per consegna a soggetti non legittimati o per avvenuta esecuzione presso una sede non più riferibile alla società, integra un error in procedendi che comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente un avviso di intimazione di pagamento per una somma complessiva di oltre quattro milioni di euro, dovuta in forza di ventidue cartelle esattoriali riferite a un arco temporale compreso tra il 2001 e il 2009. La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la nullità dell’intimazione e degli atti presupposti per omessa o irregolare notificazione delle cartelle.
Il giudice di primo grado dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti non tributari e l’incompetenza territoriale per quelle afferenti a tributi di enti di altre province, rigettando nel merito il ricorso. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo sufficientemente provata la ritualità delle notifiche anche mediante l’ausilio del messo notificatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa ad alcune cartelle di importo residuo fino a mille euro, annullate ex lege per effetto dell’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018. Sul punto, la Corte ha dichiarato estinte le questioni relative ai carichi di importo inferiore alla soglia, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per la parte di pretesa oggetto di discarico amministrativo.
Quanto al primo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della questione della competenza territoriale del giudice tributario, la Corte lo ha rigettato, ritenendo la doglianza superata dall’intervenuto annullamento ex lege delle cartelle concernenti tributi di enti di altra provincia.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, con il quale la società deduceva la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. Il giudice di legittimità ha rilevato come la Commissione tributaria regionale non avesse offerto alcuna risposta alle numerose e articolate censure formulate in appello in ordine alla procedura di notifica, quali la mancata produzione degli originali delle relate, la consegna degli atti a soggetti estranei alla compagine sociale e la notifica presso una sede non più riferibile alla società. Tale estrema concisione è stata ritenuta idonea a integrare un error in procedendo, non essendo scrutinabile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del gravame.
Parimenti fondato è risultato il quinto motivo, con cui si deduceva l’omesso esame della questione relativa alla competenza territoriale dell’agente della riscossione che aveva emesso l’intimazione di pagamento. Anche su tale censura la Corte ha constatato la totale pretermissione di ogni risposta da parte del giudice del gravame, con conseguente integrazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente ai motivi nn. 2 e 5, rigettato il primo e dichiarato assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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