Classamento catastale: onere probatorio e motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 13513 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione catastale, la qualificazione di un’abitazione come signorile, civile o popolare non è definita dalla legge, ma costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi logico-formali. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello onerato, non quando si contesti la valutazione delle prove. All’Amministrazione finanziaria è consentito controdedurre in giudizio, a difesa di una motivazione dell’avviso ab origine adeguata, senza che ciò integri una postuma sanatoria del provvedimento.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva accolto l’appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado. Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva attribuito a un immobile di proprietà del contribuente la cat. A1, classe 2, in luogo della cat. A2, classe 3 proposta in sede di procedura DOCFA.

La Corte di secondo grado, escluso il difetto di motivazione dell’atto, aveva ritenuto che l’appartamento non presentasse le caratteristiche della categoria signorile, valorizzando la perizia prodotta dal contribuente e il raffronto con le unità della stessa zona classate in A1. L’Ufficio ricorre per cassazione con tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pur rilevando che l’Agenzia nel ricorso attribuisce al contribuente domande di frazionamento che questi non aveva proposto, stante l’acquisto dell’immobile in data posteriore. Il vizio non compromette la comprensibilità delle censure, poiché il ricorso concentra i motivi sulla sentenza impugnata e non trae dalla parte narrativa alcun argomento rilevante.

Il primo motivo è inammissibile. La censura invoca la falsa applicazione del d.m. 4 dicembre 1961, ma svolge argomentazioni relative al d.m. 2 agosto 1969, mai citato dalla decisione gravata. La sentenza non affronta la definizione dei parametri delle abitazioni di lusso, limitandosi a rilevare la discordanza tra le caratteristiche intrinseche dell’immobile e quelle richieste per la tipologia signorile. Il richiamo normativo è dunque ultroneo rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla perizia e sul raffronto comparativo.

Il secondo motivo è per un verso infondato e per l’altro inammissibile. La Corte ribadisce che l’art. 2697 cod. civ. è violato solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si censura la valutazione delle prove, richiamando sul punto Sez. 3 n. 13395 del 2018 e Sez. 5 n. 32505 del 2023. Nel caso di specie il giudice di merito ha rispettato la regola di distribuzione dell’onere, ritenendo le prove del contribuente idonee a dimostrare l’errore del classamento.

Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte di secondo grado non dubita dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso, ma non ne condivide il contenuto. Correttamente richiamata la giurisprudenza secondo cui l’Amministrazione non può sanare in giudizio una motivazione carente (Sez. 5 n. 23248 del 2014, Sez. 5 n. 37371 del 2022), resta fermo che l’Ufficio può controdedurre rispetto alle censure avversarie, anche prospettando argomenti nuovi, come affermato da Sez. 5 n. 16573 del 2024. La decisione impugnata resiste alla critica, poiché il giudice ha comunque esaminato le deduzioni dell’Ufficio, qualificandole come valutazione di merito non censurabile.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. Non si fa luogo alla pronuncia sul doppio contributo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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