Atti con più disposizioni: la tassazione separata prevale sulla connessione voluta dalle parti (Cass. civ. Sez. 5 n. 21008 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 pone la regola generale secondo cui le disposizioni contenute in un medesimo atto, che non derivano necessariamente le une dalle altre, sono soggette ad imposta separatamente. La deroga di cui al comma 2 della medesima norma, che impone di tassare la sola disposizione più onerosa, ha natura eccezionale e richiede una connessione caratterizzata da una oggettiva necessità giuridica e contrattuale, tale che non si possa concepire l’esistenza di una disposizione prescindendo dall’altra. È invece irrilevante la mera connessione soggettiva, frutto della volontà delle parti o di natura occasionale, la quale lascia operante la regola della imposizione separata. In tale quadro, il notaio rogante, destinatario diretto dell’avviso di liquidazione quale responsabile solidale, è legittimato ad impugnarlo anche dopo aver provveduto al pagamento delle maggiori imposte, non potendosi da ciò desumere un’acquisita definitività della pretesa.
Il Fatto
Con un unico atto di compravendita dell’11/7/2015, i proprietari di distinti cespiti immobiliari — appezzamenti di terreno agricolo e fabbricati siti in diversi comuni — cedevano i beni ad un unico acquirente, determinando il corrispettivo complessivo “a corpo”. L’Agenzia delle Entrate notificava al notaio rogante un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro ed ipotecaria, applicando la tassazione separata ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nel respingere l’appello dell’Ufficio, qualificava l’atto come atto complesso e riteneva applicabile il regime della tassazione unica della disposizione più onerosa. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il motivo concernente la legittimazione attiva del notaio, rigettando l’eccezione dell’Ufficio. Richiamato il consolidato orientamento per cui la pretesa tributaria avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante fonda la sua legittimazione ad impugnare, la Suprema Corte precisa che il pagamento delle somme richieste, effettuato per non incorrere in sanzioni, non rende definitiva la liquidazione né preclude l’impugnazione.
Nel merito, la Corte enuncia il principio che governa l’art. 21 d.P.R. n. 131/1986: la regola generale è la imposizione separata di ciascuna disposizione; l’eccezione della tassazione sulla disposizione più onerosa opera solo quando le disposizioni derivino necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura. Tale derivazione deve tradursi in una oggettiva necessità giuridica e contrattuale, non essendo sufficiente che le parti abbiano considerato le disposizioni come coordinate o abbiano determinato il prezzo a corpo.
La Corte distingue, così, l’atto complesso — retto da un’unica causa e soggetto a tassazione unitaria — dal collegamento negoziale — caratterizzato da cause distinte e funzionalmente collegate, ma soggetto ad autonoma imposizione. Nella fattispecie, la scelta del prezzo “a corpo” era espressione di una mera connessione soggettiva, non già di quella concatenazione logica necessaria in forza di legge che sola giustifica la deroga, atteso che i cespiti ceduti erano distinti e autonomamente identificabili.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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