Immunità diplomatica processuale non copre reati estranei al mandato (Cass. pen. Sez. III n. 7738 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario è regolata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, entrata nell’ordinamento italiano con legge 9 agosto 1967, n. 804, e non dai principi della diversa convenzione sugli agenti consolari. L’interpretazione delle norme applicabili compete all’autorità giudiziaria chiamata a giudicare sul fatto-reato commesso nel suo territorio, senza condizionamenti esterni. Ai sensi dell’art. 31, l’agente gode di immunità dalla giurisdizione penale, ma tale disposizione opera solo durante l’arco temporale in cui si trova nel territorio dello Stato accreditatario. Il successivo art. 39, comma 2, dispone che i privilegi e le immunità di chi cessa dalle funzioni decadono quando lascia il Paese o al decorso di un termine ragionevole, ferma restando l’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni. L’immunità per gli atti iure gestionis è solo processuale: non sottrae il diplomatico alle norme penali sostanziali e viene meno con la cessazione della funzione.

Il Fatto

Nei confronti di un indagato era stata applicata dal Gip del tribunale di Roma la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. L’indagato, che era stato accreditato con qualifica di primo segretario presso una rappresentanza diplomatica, ha invocato l’immunità assoluta derivante dalla Convenzione di Vienna, sostenendo di goderne sia al momento dell’emissione della misura sia successivamente.

Il tribunale del riesame ha rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in tema di immunità e l’inesistenza del provvedimento cautelare, oltre a censure sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema dell’esenzione dalla giurisdizione penale italiana. Richiamando un proprio precedente (Sez. 5, n. 39788 dell’11/03/2014), ribadisce che la materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1961 e che l’interpretazione delle relative norme spetta al giudice italiano, senza che il giudizio possa essere influenzato da altre autorità.

Il percorso argomentativo si snoda sulla distinzione tra tipologie di atti. L’art. 31 attribuisce incondizionatamente l’immunità dalla giurisdizione penale, ma la disposizione si riferisce solo all’arco temporale in cui l’agente si trova nel territorio dello Stato accreditatario. L’art. 39, comma 2, prevede che privilegi e immunità decadono quando l’agente lascia il Paese o al decorso di un termine ragionevole, sussistendo fino a quel momento anche in caso di conflitto armato; l’ultima parte della norma fa salva l’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.

La Corte distingue quindi tra atti iure imperii e atti iure gestionis. I primi, compiuti nell’esercizio delle funzioni, implicano un’immunità assoluta e permanente, che non ammette eccezioni e copre il diplomatico fino alla morte. I secondi, commessi come privato, sono coperti da un’immunità solo processuale, che persiste finché l’agente si trova sul territorio dello Stato ospitante e svolge le sue funzioni, cessando quando lo abbandona o decorso il termine ragionevole per farlo.

La Corte sottolinea che l’immunità non sottrae il diplomatico all’applicazione delle norme sostanziali: il reato resta tale, come conferma l’art. 41, paragrafo 1, che impone il rispetto delle leggi dello Stato accreditatario. Nel caso concreto, l’accertamento di fatto del merito esclude che le condotte siano state poste in essere nell’esercizio delle funzioni di membro della missione. Conseguentemente, l’immunità è venuta meno ai sensi dell’art. 39, comma 2, e la decisione impugnata è corretta quanto all’esclusione della sua applicabilità.

Quanto alla tesi dell’inesistenza dell’ordinanza cautelare, la Corte rileva che non risulta contrastata la ricostruzione per cui, a seguito delle comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri sulla cessazione della funzione, il Gip ha emanato una nuova ordinanza applicativa, in un contesto di piena validità del potere giurisdizionale. Le deduzioni sulla persistenza dell’immunità e sull’assenza di giurisdizione sono quindi manifestamente infondate.

Il secondo motivo, di carattere rivalutativo del merito, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte richiama l’indirizzo per cui, in tema di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il fattore tempo non è da solo dirimente, ma elemento necessario e non sufficiente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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