Inammissibile il ricorso sulla pena se la motivazione è congrua e completa (Cass. pen. Sez. VI n. 21623 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il cui oggetto sia limitato alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato residuo non ancora prescritto, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il ricorso che contesti la pena proposta con censure dirette a una lettura riduttiva della vicenda e del ruolo del ricorrente, in contrasto con le valutazioni dei giudici di merito e con l’affermazione di responsabilità ormai irrevocabile. Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena è limitato alla congruità e alla completezza della motivazione, che non è sindacabile nel merito. L’erronea indicazione del danno non rileva se non ha inciso sulla determinazione della pena, correttamente parametrata al solo episodio oggetto di condanna. Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile quando esse siano state riconosciute con giudizio di equivalenza.

Il Fatto

La vicenda processuale giunge alla Cassazione dopo che la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio, ha rideterminato la pena per il reato di truffa di cui al capo B), in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermando le statuizioni civili. Il ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria addetto alla gestione dell’area patrimonio, era stato condannato in primo grado; la sua posizione era stata definita con l’affermazione di responsabilità per la sola truffa, unico reato non prescritto.

Il difensore propone ricorso straordinario per l’annullamento della sentenza di rinvio, articolando quattro motivi: vizi della motivazione sulla determinazione della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inosservanza dei principi fissati dalla sentenza di annullamento e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione del ruolo marginale, delle dimissioni volontarie e dell’erronea quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio. Il giudice di rinvio era stato investito unicamente della determinazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa, unico non prescritto al momento della contestazione della recidiva qualificata e non ancora prescritto per l’incidenza della recidiva sul calcolo del termine, che maturerà nel 2028. Su questa base, le censure difensive sono giudicate prive di consistenza.

Quanto alla contestazione relativa al reato associativo, la Corte rileva che essa riguarda un capo contestato a soggetto diverso e non oggetto di gravame: è quindi priva di fondamento la censura sulla mancata valutazione di un dato estraneo al perimetro dell’impugnazione. Il riferimento in sentenza a un reato associativo, risultante dal certificato del casellario, è riferito a un diverso addebito.

Le censure sul ruolo marginale, sulle dimissioni volontarie e sulla sottoposizione a misura cautelare sono dichiarate inammissibili, perché dirette a proporre una lettura riduttiva della vicenda in contrasto con le valutazioni di merito e con la responsabilità ormai irrevocabile. La Corte ribadisce il giudizio sulla centralità del ruolo del ricorrente, in grado di falsificare ordini di acquisto.

Infondata è anche la censura sull’erronea indicazione del danno: il riferimento alla somma di oltre 900 mila euro, relativo al valore complessivo degli ordinativi di acquisto, non ha inciso sulla determinazione della pena, correttamente parametrata alla truffa di cui al capo B) e alla pena inflitta al beneficiario della stessa. I criteri di determinazione della pena risultano chiaramente indicati. Manifestamente infondato è infine il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, riconosciute sin dal primo grado con giudizio di equivalenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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