Chat criptate acquisite via OEI valide senza ostensione flussi (Cass. pen. Sez. 6 n. 4196 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma nella disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti (artt. 238 e 270 cod. proc. pen.). La loro utilizzabilità non richiede il deposito di verbali e registrazioni, non essendo tale incombente previsto a pena di inutilizzabilità dall’art. 271 cod. proc. pen. L’IMSI catcher costituisce mera attività di polizia giudiziaria funzionale all’individuazione delle utenze bersaglio, non una tecnica di intercettazione. Non è, infine, consentito all’autorità di emissione controllare la regolarità del procedimento di raccolta delle prove seguito dallo Stato di esecuzione, in virtù del principio del mutuo riconoscimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. La misura si fondava, in particolare, sui contenuti di chat criptate trasmesse dall’autorità giudiziaria estera a mezzo di ordine europeo di indagine e sui risultati delle successive intercettazioni.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la difesa deduceva l’inutilizzabilità del materiale probatorio, lamentando la mancata ostensione dei flussi telematici. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto il ricorso si limitava a un rinvio per relationem a note non depositate. Il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2024 (C-178/22) è stato giudicato generico e riferito alla diversa materia della conservazione di dati personali, non all’acquisizione di chat tramite OEI.
Quanto all’utilizzo dell’IMSI catcher, la Suprema Corte ha chiarito che la sua utilizzazione consiste in una tecnica strumentale all’individuazione delle utenze da sottoporre a intercettazione. Essa non determina alcuna intrusione nelle conversazioni e non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, configurando unicamente un’attività di polizia giudiziaria che costituisce il presupposto per una successiva attività captativa.
In ordine alla mancata acquisizione dei verbali delle intercettazioni svolte all’estero in altro procedimento, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 2024, secondo cui la trasmissione di comunicazioni già decrittate dall’autorità estera non rientra nell’art. 234-bis cod. proc. pen. ma nella circolazione delle prove tra procedimenti. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., non è richiesto il deposito di registrazioni, verbali e decreti, non rientrando tali inosservanze tra le ipotesi tassative di inutilizzabilità previste dall’art. 271 cod. proc. pen.
Le ulteriori censure introdotte in memoria sono state dichiarate inammissibili perché tardive. Nel merito, la Corte ha precisato che l’autorità di emissione non può sindacare la regolarità procedimentale dello Stato di esecuzione, operando il principio del mutuo riconoscimento, e che l’omessa notifica allo Stato italiano ai sensi dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE non comporta inutilizzabilità ove il presupposto sostanziale risulti verificato. Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti infondati, in quanto la partecipazione all’associazione e la sussistenza delle esigenze cautelari risultavano adeguatamente motivate sulla base dei plurimi contatti con i sodali e del pericolo di reiterazione.
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Nota della Redazione
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