Custodia cautelare: durata non elide da sola le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 7737 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, per i reati associativi in materia di stupefacenti di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rientranti tra quelli indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche quando sia richiesta la sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. Il mero decorso del tempo dall’esecuzione della misura, qualunque essa sia, non assume di per sé rilievo determinante come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza sul piano dei termini di durata massima della custodia. Il giudice che ritenga non superata la presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincerla, dovendo motivare specificamente solo se la difesa abbia allegato circostanze concrete di segno contrario. È inammissibile, perché non specifico, il ricorso che si risolva in una rivalutazione delle esigenze cautelari, preclusa in sede di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
La difesa di un indagato propone appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Il provvedimento riguarda reati contestati ai sensi degli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a fattispecie previste dall’art. 23 della legge n. 110 del 1975 e dall’art. 648 cod. pen. Il Tribunale del riesame rigetta l’appello con ordinanza del 24 settembre 2024.
Avverso tale ordinanza l’indagato ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. La tesi difensiva è che il lungo periodo trascorso in custodia avrebbe dissolto il vincolo associativo e, dunque, eliso la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Con memoria successiva la difesa introduce un motivo nuovo, incentrato sui principi di proporzionalità e adeguatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è formulato in modo non specifico e, nel suo nucleo, sollecita una rivalutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, preclusa al giudice di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen.
In punto di diritto la sentenza ricostruisce il quadro normativo. Per la fattispecie associativa contestata opera la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: la custodia cautelare in carcere è applicata salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti l’assenza di esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure diverse. Tale presunzione vale anche quando sia richiesta la sostituzione della misura, perché l’art. 299 cod. proc. pen. eccettua espressamente i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 6592 del 25/01/2022 e Sez. 3 n. 46241 del 20/09/2022.
La Corte precisa poi l’onere motivazionale. Il giudice che ritenga non vinta la presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a superarla; deve motivare in modo specifico solo quando la difesa abbia evidenziato circostanze concrete di insussistenza o di praticabilità di misure alternative (Sez. 4 n. 31194 del 27/06/2024; Sez. 3 n. 48706 del 25/11/2015).
Quanto al tempo trascorso, la sentenza distingue. Il mero decorrere del tempo dall’esecuzione della misura non è fattore determinante di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza nell’ambito dei termini di durata massima (Sez. 4 n. 17470 del 22/03/2024; Sez. 1 n. 19818 del 23/03/2018; Sez. 1 n. 24897 del 19/05/2013; Sez. 2 n. 45213 del 08/11/2007). Per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo va considerato dal giudice, alla luce della riforma di cui alla legge n. 47 del 16 aprile 2015, se si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità; ma il superamento della presunzione non è desumibile dal solo decorso del tempo (Sez. 6 n. 31587 del 30/05/2023; Sez. 6 n. 19863 del 04/05/2021; Sez. 1 n. 21900 del 07/05/2021).
Nel caso concreto i giudici del riesame hanno ritenuto attuali le esigenze cautelari, valorizzando la gravità indiziaria e l’impossibilità di applicare gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, per la coabitazione con soggetti coinvolti nei medesimi fatti. L’unica misura adeguata resta quella carceraria. Il motivo nuovo è inammissibile, perché il vizio del ricorso originario si trasmette ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3 n. 23939 del 25/02/2021; Sez. 5 n. 48044 del 02/07/2019). Segue la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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