Furto in edificio pubblico dismesso integra l’aggravante (Cass. pen. Sez. 5 n. 6556 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. sussiste ogni qualvolta la cosa sottratta si trovi all’interno di uno stabilimento pubblico, a prescindere dal fatto che la struttura sia o meno concretamente adibita all’esercizio di una funzione pubblica. Per stabilimento pubblico deve intendersi qualsiasi complesso di opere o attrezzature destinato all’estrinsecazione di un pubblico interesse o di una pubblica utilità, essendo irrilevante che vi abbia accesso il pubblico, che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione o che la funzione impressa non sia ancora stata attivata. Il vincolo di destinazione pubblica dell’immobile cessa solo con una effettiva e reale dismissione, non rilevando la mera circostanza che la struttura versi in stato di abbandono in attesa di una nuova destinazione. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in entrambi i gradi di giudizio per il reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.), per avere tentato di asportare, mediante violenza sulle cose, materiale di varia natura (lastre in acciaio, profili di alluminio, rubinetteria, un calorifero elettrico, spezzoni di cavi elettrici in rame) dalle strutture di un polo ospedaliero dismesso, senza riuscirvi per l’intervento della polizia.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva confermato la condanna, l’imputata proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con i primi tre deduceva l’insussistenza dell’aggravante del n. 7 dell’art. 625 cod. pen., trattandosi di immobile dismesso e non più utilizzato per funzioni pubbliche. Con il quarto motivo lamentava l’erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Infine, con il quinto, censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i primi tre motivi, affermando il principio per cui l’aggravante de qua è integrata per il solo fatto che la cosa sottratta si trovi all’interno di uno stabilimento pubblico, essendo la ragione dell’aggravamento sanzionatorio individuata nella necessità di tutelare il rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e la maggiore fiducia che ispira la custodia delle cose ivi collocate. I giudici di legittimità hanno precisato che è irrilevante che la funzione impressa alla struttura non sia concretamente svolta, ad esempio perché l’edificio è dismesso in attesa di nuova destinazione, a meno che non si sia verificata un’effettiva e reale cessazione del vincolo di destinazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie, essendo l’immobile ancora nella disponibilità del Comune e dell’Azienda Ospedaliera.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato l’indeducibilità della censura, in quanto il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto, presupponendo un apprezzamento di merito alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen., è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è illogica. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego, valorizzando la natura dei beni, le modalità del fatto indicative di capacità organizzativa, i precedenti penali anche specifici e la non occasionalità della condotta.
Analoga sorte è toccata al quinto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che il relativo riconoscimento è espressione di potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve dar conto dei criteri utilizzati senza necessità di contestare ogni elemento favorevole. La motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato atto della radicale assenza di elementi positivi e della presenza di elementi contrari (comportamento processuale minimizzante e personalità gravata da precedenti anche specifici), è stata giudicata coerente e non illogica e, pertanto, insindacabile.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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