Occupazione abusiva senza stabilizzazione definitiva e accertamento dell’altruità del terreno (Cass. pen. Sez. II n. 3776 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen. non richiede che l’agente si stabilizzi in modo definitivo sull’immobile altrui, essendo sufficiente che la permanenza si protragga per un lasso temporale apprezzabile, tale da determinare un depauperamento del godimento del bene da parte del titolare. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che, articolato esclusivamente in fatto, solleciti una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. La qualificazione di un intervento edilizio come pertinenza urbanistica o volume tecnico esclude gli effetti dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 solo se l’opera presenta i requisiti della precarietà e della strumentalità, la cui verifica è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado e in appello per il reato continuato di cui agli artt. 633 cod. pen. e 44 d.P.R. n. 380/2001, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. Con il primo, ha lamentato la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva, contestando la prova della consapevolezza dell’altruità del terreno e della volontà di appropriarsene in via definitiva. Con il secondo motivo, ha invece contestato la natura abusiva delle opere, sostenendo che l’intervento, finalizzato alla realizzazione di uno spogliatoio a servizio di un bar-ristorante, fosse riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, con un incremento volumetrico non superiore al 20% dell’edificio principale e, pertanto, assoggettabile a semplice DIA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso erano articolati esclusivamente in fatto, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, e volti a sollecitare una rilettura degli elementi probatori già valutati dai giudici di merito. Ha inoltre evidenziato come le censure fossero aspecifiche e reiterative di doglianze già espresse in sede di appello e affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero fornito una motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, indicando una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dell’imputato. In particolare, è stata valorizzata la circostanza che l’intervento sia stato intrapreso senza munirsi di titolo abilitativo e senza acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, nonché la notoria pervasività del regime vincolistico insistente sul territorio e la non trascurabile estensione della porzione di suolo pubblico interessata.
Quanto alla prospettata temporaneità dell’occupazione, funzionale a soli interventi di manutenzione, la Corte ha chiarito che l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen. richiede che la permanenza sull’altrui immobile si protragga per un lasso temporale apprezzabile, senza che sia necessaria una stabilizzazione definitiva dell’agente, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018. La tesi difensiva è stata, inoltre, ritenuta smentita dalla tipologia dei materiali impiegati, quali i blocchi di laterizio per il manufatto in corso di realizzazione.
In relazione alla qualificazione dell’opera come pertinenza, la Corte ha rilevato che non risultava dimostrato che l’intervento avesse comportato un ampliamento inferiore al 20% del fabbricato principale. Le opere realizzate, difettando dei requisiti della precarietà e della strumentalità, non potevano essere ricondotte al novero delle pertinenze o dei cosiddetti volumi tecnici.
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso