Distrazione e ammanco di cassa: presunzione di dolosità e onere di spiegazioni (Cass. pen. Sez. V n. 3811 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità degli stessi in capo all’imputato quale amministratore di diritto, nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente la consapevolezza che le operazioni compiute sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare danno ai creditori, senza che occorra l’intenzione di causarlo né la consapevolezza dello stato di insolvenza. Integra distrazione, e non bancarotta preferenziale, il prelievo di somme a titolo di restituzione di finanziamenti del socio violando la regola della postergazione, nonché il prelievo di compensi all’amministratore solo genericamente indicati nello statuto e non determinati con delibera assembleare, essendo in tal caso il credito illiquido nel quantum.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze riformava parzialmente, in favore dell’imputato, la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’amministratore unico di una società dichiarata fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La riduzione riguardava l’entità della somma oggetto di contestazione, ricondotta a poco meno di settantamila euro, corrispondente al saldo attivo del conto cassa alla data delle dimissioni dalla carica.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi: travisamento della prova documentale e testimoniale, inattendibilità delle scritture contabili, erronea qualificazione della condotta, mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e vizio motivazionale sulla durata delle pene accessorie. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Le censure si risolvono nella reiterazione di doglianze già dedotte in appello e disattese, risultando non specifiche ma apparenti. Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione: il dissenso dalla ricostruzione dei giudici di merito, anche se celato sotto pretesi vizi di motivazione, resta censura di fatto. Nella specie opera inoltre il doppia conforme, poiché la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico corpo decisionale; resta allora deducibile il travisamento solo in ipotesi di macroscopica evidenza, qui non riscontrabile.
Il fulcro della decisione impugnata è un dato oggettivo: alla data del 2.10.2012 il conto cassa risultava attivo per la somma poi contestata, come ricostruito sulle dichiarazioni del commercialista della società fallita, senza che l’imputato abbia fornito alcuna spiegazione plausibile sulla destinazione delle somme, non rinvenute dal curatore. In capo all’amministratore di diritto sussisteva il dovere di fornire spiegazioni sui valori di cassa, rimasto inadempiuto.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il mancato rinvenimento di valori societari integra presunzione di dolosa distrazione, purché sia accertata la previa disponibilità in capo all’amministratore di diritto. Quanto alla qualificazione, il prelievo a titolo di restituzione di finanziamenti del socio in violazione della postergazione ex art. 2467 cod. civ. integra distrazione e non bancarotta preferenziale; parimenti, i compensi all’amministratore solo genericamente indicati nello statuto, in assenza di delibera assembleare, configurano un credito illiquido nel quantum e non giustificano alcuna autoliquidazione.
Il quarto motivo è inammissibile per genericità: il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. trova giustificazione nel fatto che l’imputato aveva rinunciato all’esame e non si era opposto alla chiusura del dibattimento, sanando la nullità a regime intermedio e dimostrando di non attribuire carattere decisivo a tale prova. Infondato il quinto motivo: la speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, legge n. 267/1942 va valutata in relazione all’importo della distrazione e non all’entità del passivo fallimentare. Inammissibile il sesto, che presuppone la riqualificazione o l’attenuante, non compatibili con i limiti edittali. Inammissibile, perché motivo inedito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il settimo: la durata delle pene accessorie, ancorata alla pena principale irrogata nel minimo, non richiedeva pregnante onere motivazionale. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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