Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. I n. 15107 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente deduzione del vizio di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Due ricorrenti avevano convenuto in giudizio una banca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una erronea segnalazione al CRIF. Avevano dedotto di aver richiesto un mutuo ipotecario, di avervi successivamente rinunciato e di essersi rivolti ad altro istituto di credito, che aveva negato la richiesta a causa della segnalazione di “rifiuto concessione mutuo” effettuata dalla banca convenuta.

Il Tribunale di Milano aveva respinto integralmente la domanda. La Corte d’appello di Milano ha disatteso il gravame, escludendo la prova della condotta illegittima della banca, del nesso causale con i danni lamentati e della stessa esistenza del danno. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, con specifiche argomentazioni volte a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e le norme asseritamente violate. Il ricorrente non può demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata o dei punti della sentenza in contrasto con essa.

Entrambi i motivi, osserva la Corte, si sostanziano in una mera censura al merito della decisione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dal giudice territoriale. Tali argomentazioni risultano radicalmente estranee all’ambito operativo dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio, ma è rimedio a critica vincolata e a cognizione determinata dai vizi dedotti.

La Corte rileva inoltre che la decisione impugnata si fonda su una triplice ratio decidendi: assenza di prova del comportamento illecito, del nesso causale e della stessa esistenza del danno. I ricorrenti non hanno censurato in modo specifico l’ultima ratio, logicamente e giuridicamente autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. Da ciò l’applicazione del principio per cui è inammissibile il ricorso che non formuli doglianze specifiche avverso una delle autonome ragioni della pronuncia.

Con riferimento al secondo motivo, il profilo della violazione delle previsioni in tema di tutela dei dati personali non risulta affrontato nella decisione impugnata. I ricorrenti non hanno dedotto di aver sollevato la questione nei precedenti gradi né hanno indicato, in ossequio al principio di autosufficienza e all’art. 366 cod. proc. civ., gli atti in cui tale deduzione sarebbe avvenuta. Essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di questioni nuove, la censura è inammissibile.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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