Denuncia dei gravi difetti dell’opera e dies a quo della decadenza (Cass. civ. Sez. II n. 5847 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione per gravi difetti dell’opera ex art. 1669 cod. civ., il termine annuale di decadenza decorre dal giorno in cui il committente consegue una conoscenza “sicura” dei difetti e delle loro cause, non dal momento del deposito della perizia stragiudiziale. Il dies a quo non può farsi coincidere con l’accertamento tecnico quando la gravità dei vizi e il loro collegamento causale siano già evincibili dagli elementi in possesso del committente. La valutazione degli indici di conoscenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il Comune, committente dei lavori di sistemazione di una piazza, conveniva in giudizio l’impresa appaltatrice, i progettisti e i direttori dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi palesatisi nella realizzazione dell’opera. Chiamati in causa i terzi, tra cui il responsabile del procedimento e le rispettive compagnie assicurative, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’impresa e dei professionisti, con concorso del fatto colposo del danneggiato, liquidando il danno.
La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 cod. civ. e rigettava la domanda del Comune. Proponevano ricorso per cassazione il Comune, in via principale, e i professionisti, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo del ricorrente principale, che censura la violazione degli artt. 1667, 1669 e 2697 cod. civ. con riferimento all’onus probandi sulla tempestività della denuncia. Il Comune sostiene che i vizi fossero occulti nella loro eziogenesi fino all’acquisizione della perizia, e che l’amministrazione non sia rimasta inerte, avendo conferito incarico tecnico ai primi sintomi del danno.
Il motivo è rigettato. La Corte richiama l’accertamento della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui il danneggiamento era dovuto al concorso di più elementi causali, riconducibili all’uso di cubetti in pietra di spessore esiguo, posati su sola sabbia senza massetto e rete elettrosaldata, tali da non consentire comportamento solidale sotto il transito degli automezzi. Su questa base il giudice di merito ha ritenuto che il deterioramento non implicasse valutazioni di particolare complessità nella sua eziogenesi, essendo riconnesso a ragioni di ordine meccanico relativamente banali.
La Corte di legittimità conferma che il dies a quo del termine annuale decorre dal giorno in cui il committente consegua una “sicura” conoscenza dei difetti e delle loro cause, richiamando Cass. n. 10048/2018. Tale momento non può coincidere con il deposito della perizia stragiudiziale, non essendo stato necessario conseguire conoscenza delle cause mediante accertamenti tecnici, risultando la gravità dei vizi e il collegamento causale evincibili già dalla lettera di contestazione del marzo 2003.
La Corte ribadisce inoltre, richiamando Cass. n. 19343/2022, che per la piena conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia; la valutazione compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo — relativo alla mancata pronuncia sulla domanda subordinata e al regolamento delle spese — è rigettato, poiché la Corte d’appello, riformata la sentenza, ha correttamente deciso le spese alla luce dell’esito complessivo e le ha compensate tra i ricorrenti e i terzi chiamati. Il secondo motivo, sulla manleva assicurativa, è respinto perché formulato in via subordinata al rigetto del primo e divenuto privo di oggetto a fronte della rideterminazione delle spese operata dal giudice d’appello.
Nota della Redazione
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