Clausola compromissoria valida nonostante la soppressione del giudice conciliatore (Cass. civ. Sez. II n. 5198 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che rimetta la nomina del terzo arbitro, in caso di disaccordo, a un organo terzo e imparziale, non è affetta da nullità ex art. 809 c.p.c. per impossibile attuazione del criterio di nomina, ove l’ufficio indicato sia stato successivamente soppresso. Trova infatti applicazione analogica il meccanismo di nomina suppletiva di cui all’art. 810, secondo comma, c.p.c., con la conseguente possibilità per ciascuna parte di rivolgersi al Presidente del Tribunale. L’eventuale disaccordo sulla scelta dell’arbitro costituisce fatto successivo al perfezionamento della clausola e può incidere sull’efficacia o sulla funzionalità dell’atto, non sulla sua validità. Il principio di conservazione impone di leggere la pattuizione come manifestazione della volontà delle parti di dare comunque corso alla decisione arbitrale dinanzi a un organo giudiziario omologo.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nel 2014, il promissario acquirente conveniva davanti al Tribunale di Venezia le promittenti alienanti e gli eredi di una di esse, chiedendo l’esecuzione in forma specifica o, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un complesso immobiliare gravato da ipoteca giudiziale, benché dichiarato libero da pesi. Il prezzo pattuito risultava già integralmente corrisposto.
I convenuti eccepivano preliminarmente il compromesso, in forza della clausola arbitrale contenuta nel preliminare. Il Tribunale dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, essendo la controversia deferita a un collegio arbitrale. La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e confermava la pronuncia. Il promissario acquirente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 809 e 810 c.p.c. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la soppressione del Giudice conciliatore di Venezia, cui la clausola rimetteva la nomina del terzo arbitro, avrebbe dovuto comportare la nullità del patto compromissorio per impossibile attuazione del criterio di nomina, con conseguente competenza del giudice ordinario.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La clausola prevedeva che i due arbitri nominati dalle parti si accordassero per la designazione del terzo e che, in caso di disaccordo, alla nomina provvedesse il Giudice conciliatore del Comune di Venezia, su impulso di una qualsiasi delle parti. Il meccanismo suppletivo dell’art. 810 c.p.c. si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda un collegio di tre arbitri e le parti non raggiungano l’accordo sul terzo, dopo aver designato gli altri due.
La designazione giudiziale resta legittima quando si determina tale evenienza, secondo il precedente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17152 del 22/07/2009. A maggior ragione il meccanismo opera quando la nomina del terzo non sia rimessa in via esclusiva all’accordo delle parti, ma sia demandata, in caso di mancato accordo, a un organo terzo e imparziale. La scelta di un ufficio impersonale, già soppresso con la legge n. 374/1991, non è indice di nullità: dimostra che alle parti interessava che la nomina provenisse da un organo giudiziario imparziale, non che fosse identificato un soggetto specifico.
L’eventuale disaccordo sulla scelta dell’arbitro è fatto successivo al perfezionamento della clausola. I requisiti di validità di un atto negoziale devono sussistere al momento del completamento della fattispecie, mentre i fatti successivi possono incidere sull’efficacia o sulla funzionalità dell’atto, non sulla sua validità. La lettura opposta contrasterebbe con la volontà delle parti di salvaguardare la rimessione della causa agli arbitri anche in mancanza di accordo.
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione unitaria delle spese, è stato parimenti respinto. La Corte ha confermato che le posizioni processuali dei due gruppi di convenuti non erano sovrapponibili, essendo stata assunta la difesa con legali diversi e avendo gli eredi fatto valere circostanze proprie. Difetta il presupposto della difesa con lo stesso avvocato, necessario per l’applicazione dell’unicità del compenso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.