Controlli reddito cittadinanza, colpa grave del coordinatore comunale e riduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 7 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sui requisiti del reddito di cittadinanza, il sindaco che si sia autodesignato coordinatore e responsabile dei controlli anagrafici e sia stato conseguentemente accreditato sulla piattaforma predisposta per il coordinamento dei comuni risponde, a titolo di colpa grave, del danno erariale derivante dall’omessa verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei percettori. L’art. 5, comma 4, d.l. n. 4/2019 mantiene in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente: la migrazione del comune alla nuova anagrafe unica non equivale al completamento della stessa e non esonera dagli obblighi di controllo. Il danno risarcibile è circoscritto alle somme causalmente riconducibili alla condotta omissiva, con esclusione della prima mensilità del beneficio, non impedibile dal coordinatore; l’importo è poi rideterminato secondo il limite proporzionale introdotto dalla l. n. 1/2026.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco di un comune molisano, al quale contestava di aver omesso i controlli sui requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza. Nella qualità di coordinatore e responsabile dei controlli anagrafici, assunta per autodesignazione e comunicata all’Ambito territoriale, egli avrebbe permesso l’erogazione indebita del beneficio a tre soggetti privi dei requisiti di residenza.
Il danno è stato quantificato in euro 15.175,35, corrispondente alle somme erogate dall’Inps. La notizia di danno è derivata da un articolo di stampa relativo a un’indagine penale e da una segnalazione della polizia economico-finanziaria. Esperito senza esito l’invito a dedurre, la Procura ha chiesto la condanna del convenuto, che si è costituito eccependo l’insussistenza della qualifica, la mancanza di colpa grave e l’inattualità del danno.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge entrambe le tesi difensive. Quanto all’investitura, la nota con cui il convenuto si era qualificato “Sindaco Responsabile dei Servizi Demografici” deve essere letta nel contesto in cui si inseriva: essa rispondeva alla richiesta dell’Ambito territoriale di indicare i referenti comunali da accreditare sulla piattaforma per lo svolgimento dei ruoli di coordinatore e responsabile dei controlli anagrafici. L’oggetto stesso della nota, relativo ai controlli sulla piattaforma, conferma la volontà di designarsi. Non è quindi condivisibile la tesi della mera informazione sull’organigramma comunale.
Neppure regge l’argomento della buona fede fondato sul mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti. La risposta dell’Ambito territoriale era inequivocabile: informava dell’avvenuto accreditamento sulla piattaforma, forniva istruzioni sul suo funzionamento e conteneva un preciso monito affinché si iniziassero i controlli di residenza. La piattaforma era dunque ancora operativa.
Sul piano logico-normativo, la tesi del convenuto è smentita dall’art. 5, d.l. n. 4/2019. La norma manteneva in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. La migrazione del comune alla nuova anagrafe unica non indicava, neppure in una valutazione ex ante, che l’anagrafe fosse completata. L’omissione si connota pertanto di grave negligenza, anche alla luce dei criteri dell’art. 1, l. n. 20/1994.
È respinta anche l’eccezione di inattualità del danno. L’esborso è un fatto ormai verificato e non recuperato; la possibilità che l’istituto previdenziale agisca in recupero rileva al più sul piano esecutivo, ma non esclude la responsabilità. Il danno va però circoscritto a quello causalmente riconducibile alla condotta: poiché i controlli devono essere effettuati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, il convenuto non poteva impedire l’erogazione della prima mensilità. Sottratte le prime mensilità, pari a euro 2.130,42, l’esborso riconducibile all’omissione ammonta a euro 13.044,93. Su tale importo opera il limite proporzionale dell’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026: la condanna è determinata in euro 3.913,00, oltre rivalutazione e interessi dalla pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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