Difetto di giurisdizione contabile sul recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 57 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione di somme percepite a titolo di pensione di reversibilità, la controversia che investe la sola legittimità dell’azione di recupero dell’indebito promossa dall’INPS appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La cognizione del giudice contabile resta circoscritta alle ipotesi in cui il giudizio coinvolga la determinazione dell’an ed il quantum del trattamento pensionistico. Ove il thema decidendum lasci fuori dal contendere l’accertamento del rapporto pensionistico e riguardi i presupposti e le condizioni di legge dell’azione di ripetizione, opera il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rilevabile anche d’ufficio. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, ha convenuto davanti alla Corte dei conti l’INPS per far dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione di una somma indebitamente corrisposta sulla pensione di reversibilità per l’anno 2019, in relazione ai redditi dichiarati nell’anno 2018. L’indebito contestato ammonta a euro 5.175,91 e sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, da un’errata applicazione della Tab. F allegata alla legge n. 335/1995. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la restituzione delle somme trattenute e la condanna dell’Istituto alle spese, invocando l’irripetibilità dell’indebito per la buona fede del percettore e la pregressa conoscenza dei redditi da parte dell’INPS.
L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sostenuto la consapevolezza del pensionato circa l’incidenza dei redditi da pensione diretta e da locazione sulla misura della reversibilità, l’irrilevanza della buona fede, l’imputabilità dell’errore al pensionato per la mancata comunicazione dei redditi e la tempestività della richiesta di restituzione, intervenuta entro il triennio dal pagamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha esaminato in via pregiudiziale e assorbente il profilo della giurisdizione, rilevandone d’ufficio il difetto. La questione non attiene al merito dell’indebito, ma alla corretta individuazione del plesso giurisdizionale competente a conoscerne. Il decidente ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con ordinanza n. 9443/2025 del 10.4.2025.
Secondo tale principio, la controversia sulla restituzione di ratei di pensione riscossi nel periodo successivo alla morte del pensionato, già dipendente pubblico, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il giudizio verte, in questi casi, sulla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito e non sulla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.
Il giudice contabile ha riprodotto la distinzione operata dalla Cassazione. Da un lato vi è l’azione diretta ad accertare l’illegittimità del recupero sulla base dei presupposti e delle condizioni di legge, che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico. Dall’altro vi è l’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione da erogare. Solo in questa seconda ipotesi opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
La Corte ha ritenuto il principio puntualmente applicabile alla fattispecie. Il ricorrente si è rivolto al giudice contabile per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’azione intrapresa dall’INPS e la condanna dell’Istituto alla restituzione di quanto trattenuto. Il thema decidendum investe dunque la legittimità del recupero, non la misura del trattamento. Non residua, pertanto, alcuno spazio per la giurisdizione contabile.
In ragione di ciò, la Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Trattandosi di pronuncia in rito, ha escluso la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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