Inammissibile il ricorso che contrappone interpretazione senza indicare le regole ermeneutiche violate (Cass. civ. Sez. III n. 33390 del 21.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto è sindacabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia violato le regole legali di ermeneutica contrattuale. Tale violazione non può desumersi dal semplice rilievo che sia stata privilegiata una diversa lettura del testo negoziale, poiché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva proposto quella disattesa non è consentito dolersi in cassazione del fatto che ne sia stata accolta un’altra. Il ricorso che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa, senza individuare gli specifici criteri ermeneutici violati, è pertanto inammissibile. La qualificazione del rapporto, se sorretta da motivazione coerente, resta insindacabile nel merito.

Il Fatto

Nel 1980 la società titolare di una concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un porto turistico stipulò con un’altra società un contratto avente ad oggetto la gestione dei servizi di alaggio, varo, costruzione, manutenzione e commercio di imbarcazioni nel porto, oltre all’utilizzo di immobili e aree interne. Con successiva scrittura privata autenticata le parti indicarono in trent’anni la durata del godimento degli immobili.

La concedente, lamentando una serie di inadempimenti della gestore, ne chiese la risoluzione del contratto e, in via subordinata, il rilascio degli immobili con risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il Tribunale rigettò le domande e accolse quella riconvenzionale della convenuta; la Corte d’appello di Bologna confermò la decisione, escludendo sia gli inadempimenti contestati sia la natura locativa del rapporto. La concedente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1571, 1573 e 1655 c.c., per avere il giudice di merito qualificato il contratto come appalto di servizi anziché come locazione. La ricorrente sosteneva che la previsione del corrispettivo a carico del gestore fosse sintomo della causa locativa e richiamava la successiva scrittura, recante espresso riferimento all’art. 1573 c.c. e redatta nelle forme previste per la trascrizione.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, muovendo dal principio consolidato secondo cui l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo in caso di violazione delle regole legali di ermeneutica. Quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella disattesa dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, come affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Il giudice di merito aveva elencato le obbligazioni poste a carico del gestore e, quanto alla disponibilità degli immobili, aveva ricostruito la clausola contrattuale nel senso che la concessione in uso avesse la medesima scadenza del contratto e che la scrittura successiva fosse finalizzata unicamente a consentire l’autentica notarile necessaria alla trascrizione. L’esclusione della locazione era motivata con il riferimento del corrispettivo alla gestione dei servizi, rispetto alla quale l’utilizzo degli immobili risultava puramente strumentale.

A fronte di questa ricostruzione, la ricorrente si era limitata a contrapporne una diversa, senza riportare il testo del contratto né quello della scrittura integrativa e senza prospettare quali specifici criteri ermeneutici legali fossero stati violati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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