Esenzione IMU e TASI per enti religiosi: onere probatorio e obbligo dichiarativo del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10120 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sugli immobili e dei tributi a essa succeduti, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile delle attività ivi elencate. L’accertamento in concreto di tale presupposto e il relativo onere probatorio incombono sul contribuente che invoca il beneficio. Il riconoscimento dell’agevolazione postula altresì l’assolvimento di un obbligo dichiarativo avente natura decadenziale, la cui omissione è di per sé sufficiente a escludere il diritto all’esenzione, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti sostanziali. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una violazione di legge ma richieda, in sostanza, un riesame del merito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale nei confronti di un ente religioso per il pagamento di IMU e TASI relative all’anno 2016, concernenti sette unità immobiliari di sua proprietà. L’ente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo il diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. La CTP rigettava il ricorso, rilevando la mancata dimostrazione dei requisiti per l’esenzione e l’assenza della dichiarazione iniziale. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, evidenziando che la documentazione a sostegno delle pretese del contribuente non risultava prodotta nel fascicolo telematico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’esaminare l’unico motivo di ricorso, ha innanzitutto rilevato l’uso improprio del paradigma impugnatorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura, pur formalmente articolata come violazione di legge, richiedeva in realtà un riesame del merito della controversia, laddove il giudice regionale aveva escluso che il dato fattuale della destinazione dell’immobile ad abitazione dei religiosi fosse stato dimostrato. Tale prospettazione è stata giudicata inammissibile, in quanto volta a riproporre la medesima questione sotto profili incompatibili.
Nel merito, la Corte ha ricordato il consolidato orientamento per cui l’esenzione è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile delle attività agevolate e che l’onere probatorio relativo all’accertamento in concreto di tale situazione incombe sul soggetto che invoca l’agevolazione. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato che la documentazione prodotta non era sufficiente a supportare le ragioni del contribuente, trattandosi di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre respinto il richiamo a un precedente di legittimità citato dal ricorrente, precisando che quel precedente ribadiva comunque l’onere del contribuente di dimostrare la destinazione dell’immobile ad abitazione dei membri della comunità religiosa, circostanza che nel caso concreto era stata esclusa. Quanto all’omessa presentazione della dichiarazione, è stato richiamato il principio per cui tale obbligo ha natura decadenziale ai sensi dell’art. 2, comma 2, quinto comma-bis, d.l. n. 102/2013, con la conseguenza che la violazione sussiste prescindendo da ogni collegamento con la normativa sull’esenzione. L’ente, infatti, non solo non aveva negato l’omissione, ma si era limitato ad affermare di essere “in grado di produrre” la documentazione, senza averla mai depositata.
Infine, la censura relativa all’illegittima applicazione delle sanzioni per asserita incertezza normativa è stata ritenuta infondata, poiché la Commissione europea aveva già chiarito i termini della questione con decisione del 19 dicembre 2012. Il motivo presentava, sotto tale profilo, anche vizi di inammissibilità per difetto di specificità, non essendosi confrontato con le ragioni della decisione impugnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in applicazione della disciplina dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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