Annullamento automatico delle cartelle sotto mille euro e cessata materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 658 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dei debiti tributari di importo inferiore a mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge. Con riferimento ai debiti litigiosi, esso determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente e facoltativamente, non essendo compreso nell’elenco degli atti impugnabili, ma la mancata opposizione non produce conseguenze pregiudizievoli definitive. Il vizio di motivazione meramente apparente rileva solo se la motivazione è totalmente mancante o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività. Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi, denunciando la nullità della sentenza per violazione di legge e il vizio di motivazione assente o apparente.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione resiste con controricorso e chiede preliminarmente dichiararsi la cessata materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a mille euro, richiamando l’annullamento automatico disposto dall’art. 4, primo comma, d.l. n. 119 del 2018. Nel merito eccepisce la tardività del ricorso, proposto oltre il termine decorrente dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la richiesta di cessata materia del contendere. Richiamando la propria Sez. V n. 15471 del 2019, afferma che l’annullamento dei debiti sotto mille euro affidati alla riscossione nel periodo indicato opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento formale dell’amministrazione. Lo sgravio è atto dovuto e meramente dichiarativo, previsto solo per gli adempimenti tecnici e contabili tra agenti ed enti impositori.
Poiché le cartelle sono singolarmente inferiori al tetto, il Collegio ritiene non concretamente posta la questione della riferibilità dell’importo alla singola cartella o alla singola partita di ruolo. Sul punto segnala l’esistenza di un contrasto non univoco nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 20254/21 in un senso e Cass. n. 24853/22 e n. 11817/20 in senso contrario.
Nel resto il ricorso è infondato. Richiamando la Sez. V n. 23528 del 2024, la Corte ribadisce che il preavviso di iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente e facoltativamente, ma la mancata opposizione non produce conseguenze definitive, dovendo il contribuente impugnare la successiva iscrizione. Nella specie il contribuente aveva facoltativamente impugnato il preavviso e le cartelle, ma il ricorso era tardivo, come rilevato dai giudici di merito, essendo il preavviso notificato il 15 dicembre 2014 e il ricorso proposto il 28 gennaio 2016.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, la Corte esclude che la sentenza impugnata incorra nella motivazione meramente apparente. Richiamando la Sez. I n. 7090 del 2022, ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, violato solo se la motivazione è totalmente mancante o si fondi su contrasto irriducibile. I giudici di appello avevano congruamente rilevato la tardività, ratio neppure censurata.
La Corte dichiara quindi l’estinzione per cessata materia del contendere relativamente alle cartelle sotto mille euro, rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alle spese di legittimità, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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