Imposta sulla pubblicità: insegna del concessionario autostradale non esente se fuori sede (Cass. civ. Sez. 5 n. 15497 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente della sentenza, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., ricorre solo quando le argomentazioni, pur graficamente esistenti, siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante, senza che possa rilevare il semplice difetto di sufficienza. L’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., attiene a un fatto storico, principale o secondario, non a mere argomentazioni difensive o a singole risultanze probatorie; in caso di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare la diversità delle ragioni poste a fondamento delle due decisioni. In tema di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette a imposizione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 quando, per ubicazione e caratteristiche, siano oggettivamente idonee a far conoscere a un numero indefinito di potenziali utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa, a prescindere dall’intento soggettivo e dalla finalità reclamistica, nonché dalla circostanza che il contribuente operi in regime di monopolio indiretto.
Il Fatto
La società, concessionaria autostradale, impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria del Comune di Palmanova per l’imposta sulla pubblicità relativa all’annualità 2015, dovuta per due scritte non luminose poste in aderenza alla palazzina adibita a centro servizi di sua proprietà, ubicata in prossimità del casello autostradale. La Commissione Tributaria Provinciale di Udine rigettava il ricorso e, con sentenza n. 133/21, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia respingeva l’appello, ritenendo sussistente il presupposto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. Con riferimento al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/14 e n. 22232/16, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie, i giudici di merito avevano motivato al di sopra di tale soglia, avendo correttamente applicato l’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 e l’esclusione di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993, non ricorrendo i presupposti per l’esenzione, attesa l’ubicazione delle insegne su edificio diverso dalla sede sociale e la loro superficie superiore a cinque metri quadrati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che i giudici di merito avevano affrontato le questioni relative alla natura delle scritte e alla loro ubicazione, sicché non poteva discutersi di una omissione ma di un accertamento del fatto. Inoltre, la Corte ha richiamato la disciplina della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c., riprodotta nell’art. 360, terzo comma, c.p.c., che commina l’inammissibilità della doglianza quando la decisione di secondo grado sia corrispondente a quella di primo grado, onerando il ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e di dimostrarne la diversità.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha affermato che la natura pubblicitaria di un messaggio non presuppone una finalità reclamistica o propagandistica, ma l’attitudine alla divulgazione e al consolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa, dell’attività e dei beni o servizi offerti. La circostanza che la contribuente operasse in situazione di monopolio indiretto, svolgendo il servizio su concessione e senza concorrenza, non è decisiva, poiché la norma di cui all’art. 5 d.lgs. n. 507/1993 correla l’assoggettabilità a imposizione alla capacità del messaggio di diffondere la notorietà del soggetto pubblicizzato, anche in assenza di comparazione tra beni o servizi concorrenti.
La Corte ha infine disatteso l’ulteriore allegazione relativa alla natura di “organismo di diritto pubblico” della ricorrente, rilevando sul piano processuale la mancata proposizione della questione nel corso del giudizio di merito e, sul piano sostanziale, che l’art. 6 d.lgs. n. 507/1993, nel definire il soggetto passivo d’imposta, non pone alcuna esclusione basata sulla natura e sulla qualità del contribuente, sempre che sia configurabile un messaggio pubblicitario potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell’attività d’impresa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.