Acquiescenza alla sentenza solo prima dell’impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6006 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione. La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado nelle more del giudizio di appello non comporta acquiescenza alla sentenza appellata e non fa venir meno l’interesse all’impugnazione. Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata a una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello a prescindere dalle preclusioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, attenendo all’originario thema decidendum.
Il Fatto
La società aveva ottenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano l’accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio-rifiuto formatosi su due istanze di rimborso per crediti IRES acquistati con atti di cessione. L’Agenzia delle Entrate aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, tranne che per la somma di euro 63.653,00, e aveva proposto appello.
Nelle more del giudizio di secondo grado, l’Ufficio aveva erogato il rimborso richiesto per l’anno 2007. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, dato atto di tale erogazione, respingeva l’appello e condannava l’Amministrazione alle spese. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, li ha ritenuti fondati, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’acquiescenza alla sentenza è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame. Dopo l’impugnazione, è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione, da compiersi nelle forme prescritte dalla legge.
Ne consegue che l’erogazione parziale del rimborso, avvenuta successivamente alla proposizione dell’appello e dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non poteva essere qualificata come acquiescenza alla sentenza appellata. La Corte ha inoltre rilevato che la C.T.R. non aveva spiegato le ragioni per le quali il pagamento, relativo al solo anno 2007, comportasse il rigetto integrale dell’impugnazione, che riguardava anche le somme relative agli anni 2008 e 2011.
Anche il terzo motivo è stato accolto: la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la non spettanza dei rimborsi per gli anni 2008 e 2011, nonostante avesse dato atto che tali somme erano rimaste in contestazione. Nessuna pronuncia è stata adottata su tale parte della domanda.
Il quarto motivo è stato ritenuto ammissibile e accolto: la Corte ha ribadito che, nel processo tributario, quando il contribuente impugna il silenzio-rifiuto, l’Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata a una specifica motivazione di rigetto. Le eventuali eccezioni attinenti all’originario thema decidendum possono essere sollevate in appello, superando il limite di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, fatto salvo il limite del giudicato interno.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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