Competenza territoriale dell’agente della riscossione ancorata al domicilio fiscale del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 34271 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei tributi, il passaggio dal sistema delle concessioni a quello incentrato sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fatto venir meno la rilevanza della circoscrizione territoriale quale criterio organizzativo della funzione. La competenza per l’emissione e la notificazione della cartella di pagamento va individuata, a pena di invalidità, in capo all’agente della riscossione operante nell’ambito territoriale in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. La delega di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 attiene al solo svolgimento materiale del servizio e non incide sul profilo della competenza. L’accentramento della funzione in un unico ente a vocazione nazionale non configura un’abrogazione implicita dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale dell’agente della riscossione e annullava la cartella esattoriale emessa nei confronti di una società con sede in Roma, in dipendenza dell’avviso con cui era stata liquidata l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione delle norme sulla riscossione: a suo avviso l’ente concessionario, e in particolare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avrebbe competenza unica ed estesa a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione della Sicilia. La società intimata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della riscossione. Dalla concessione del servizio a una pluralità di enti operanti in ambiti territoriali definiti mediante evidenza pubblica, il sistema è transitato, con l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, prima a Riscossione s.p.a., poi a Equitalia s.p.a., e infine, con l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Secondo il Collegio, l’accentramento della funzione in un ente pubblico economico a vocazione nazionale non elimina la dimensione territoriale del servizio. La nozione di circoscrizione territoriale, già richiamata dall’art. 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, resta riferibile all’articolazione degli uffici del soggetto deputato alla riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari. Non è quindi configurabile un’abrogazione implicita dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, pur dovendosi reputare superato il riferimento letterale al concessionario.

Sul piano funzionale, la Corte valorizza il principio di correlazione tra ambito di operatività dell’agente e domicilio fiscale del contribuente, in coerenza con gli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973. Il ruolo deve essere consegnato all’agente nel cui ambito insista il domicilio fiscale, e solo questi è legittimato a emettere la cartella. La delega ex art. 46 concerne la sola esecuzione materiale, non la competenza. Confortano tale lettura il principio di speditezza dell’azione amministrativa e la specularità con il criterio di competenza del giudice tributario ex art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, anch’esso imperniato sull’ambito territoriale di operatività.

La soluzione è avvalorata dagli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’opposta tesi imporrebbe al contribuente di difendersi dinanzi a un giudice di ambito diverso dal proprio domicilio fiscale, così come richiamato dalla Corte cost. n. 44/16. La Corte richiama inoltre l’orientamento espresso da Cass. n. 23889/24, Cass. n. 20669/14, Cass. n. 20458/19, Cass. n. 8049/17 e Cass. n. 1688/25.

Quanto alla posizione dei coobbligati solidali, il Collegio osserva che l’Agenzia non ha allegato la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari, né l’invio di una mera comunicazione informativa, avendo invece sostenuto di aver notificato la cartella. Il ricorso è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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