Imposta di registro su finanziamento socio imputato a capitale (Cass. civ. Sez. V n. 15780 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio integra la causa di non imponibilità prevista dall’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986. L’enunciazione del contratto verbale di finanziamento nel verbale assembleare non è assoggettata a imposta quando gli effetti dell’atto enunciato siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. L’imputazione a capitale muta la causa della datio e determina l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società verso il socio per rinuncia, ma prima ancora per compensazione. La norma non esige l’anteriorità o la contestualità della cessazione rispetto all’atto enunciante, ma la riconducibilità di quella cessazione all’atto stesso.

Il Fatto

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha preteso l’imposta di registro su un contratto di finanziamento enunciato in un verbale di delibera assembleare di trasformazione societaria, con ripianamento delle perdite e aumento del capitale, a fronte della rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e accolto in appello.

Il giudice dell’appello ha ritenuto applicabile l’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, sul rilievo che con il verbale di assemblea straordinaria, che ha deliberato non solo l’aumento di capitale ma anche la sua sottoscrizione, sono cessati gli effetti del contratto di finanziamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; la società, ritualmente evocata, è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 9 della Parte Prima della tariffa allegata al medesimo d.P.R., sostenendo che il finanziamento, convertendosi in prezzo per aumento di capitale con sovraprezzo, non potesse ritenersi estinto perché costituisce un arricchimento definitivamente acquisito dalla società.

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la delibera assembleare di aumento del capitale realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale, non è assoggettabile all’imposta, poiché l’imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841).

Il Collegio ha ricostruito la fattispecie normativa: la tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento nel verbale assembleare, è condizionata a tre elementi, costituiti dall’esistenza di una compiuta enunciazione, dall’identità di parti tra atto enunciante e atto enunciato e dalla cosiddetta permanenza degli effetti dell’atto enunciato. Nel caso di specie difetta il terzo requisito.

La convenzione enunciata ha cessato i suoi effetti per la definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio, che ha mutato la causa della datio e ha determinato l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società, per rinuncia ma prima ancora per compensazione (Cass., Sez. 1, 24 aprile 1998, n. 4236). La consegna del danaro non integra un effetto del contratto, ma un elemento che attiene alla sua conclusione, poiché il finanziamento va ricondotto al mutuo, che ai sensi dell’art. 1813 cod. civ. è contratto reale e si perfeziona con la consegna della somma.

La Corte ha precisato che l’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 non esige l’anteriorità o la contestualità della cessazione rispetto all’atto enunciante, ma la riconducibilità di detta cessazione all’atto enunciante. Il ricorso è stato rigettato; nulla per le spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa, e non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

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