TARSU, decadenza quinquennale della pretesa tributaria in caso di detenzione in corso (Cass. civ. Sez. V n. 15778 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’obbligo di denuncia dei locali e delle aree tassabili va adempiuto, ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. Il termine di decadenza quinquennale posto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente quando la detenzione o occupazione sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio; decorre invece dal 20 gennaio dell’anno successivo quando la situazione si sia verificata in epoca successiva. Ne consegue che, in caso di omessa denuncia per una detenzione già in corso da anni, l’avviso di accertamento notificato oltre il quinquennio è tardivo e la pretesa tributaria è decaduta.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado, confermando la legittimità di un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2010 emesso da un Comune. L’atto impositivo era stato notificato sul presupposto della mancata denuncia dei locali occupati. Il Comune è rimasto intimato.
La questione centrale riguarda il termine di decadenza per la notifica dell’avviso: la società sostiene che la detenzione era già in corso da anni, con conseguente maturazione del quinquennio prima della notifica dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006. La norma tributaria impone la notifica degli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il collegio richiama la disciplina dell’obbligo di denuncia, che va assolto entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. Da tale coordinamento discende la necessità di differenziare due ipotesi. Quando la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente. Quando invece la situazione si è verificata in epoca successiva, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno seguente.
La Corte valorizza il dato letterale dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, che fa riferimento al 20 gennaio “successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” e non al 20 gennaio “dell’anno” successivo. Se il legislatore avesse voluto postergare il momento dichiarativo all’anno successivo lo avrebbe previsto espressamente, come avviene per l’ICI nell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992. Su tale linea si collocano i precedenti richiamati: Cass. n. 8275 del 2020, Cass. n. 3058 del 2019, Cass. n. 22224 del 2016 e Cass. n. 12795 del 2016.
Nel caso concreto la detenzione era già in corso dall’anno 2007. Trattandosi di omessa denuncia, il quinquennio veniva a maturare al 31 dicembre 2015, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato il 10/1/2017, quindi oltre la scadenza. Il motivo è pertanto fondato, con assorbimento dei motivi residui.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione del progressivo consolidarsi dei principi applicati, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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