Inutilizzabili i documenti non esibiti all’invito specifico dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 22508 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione in sede amministrativa dei documenti richiesti dall’Ufficio è sanzionata con l’inutilizzabilità amministrativa e processuale solo se l’invito è specifico e puntuale e corredato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. La preclusione opera per il solo fatto oggettivo della mancata risposta, senza che sia necessaria alcuna eccezione di parte, ed è superabile unicamente dalla dichiarazione, resa nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non aver potuto adempiere per causa non imputabile. La tardiva produzione probatoria non è salvata dall’inserimento dei documenti nell’elaborato del consulente tecnico di parte, che costituisce valutazione e non atto di esibizione.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso di una contribuente, esercente l’attività di notaio, avverso un avviso di accertamento relativo a imposte dirette per l’anno d’imposta 2010. L’atto impositivo si fondava su movimenti finanziari ritenuti non giustificati.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo utilizzabile, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., la consulenza tecnica di parte prodotta solo in sede contenziosa e osservando che la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera soltanto in presenza di un invito specifico e puntuale di esibizione. Nel merito, il giudice di appello escludeva la prova di compensi non dichiarati. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, secondo cui le notizie, i dati e i documenti non esibiti in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, con obbligo di informare contestualmente il contribuente.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione, purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, giustificandosi — in deroga agli artt. 24 e 53 Cost. — per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (sono citate Cass. n. 11765 del 2014, Cass. n. 453 del 2013 e Cass. n. 27069 del 2016).
La Corte precisa poi che l’omessa o intempestiva risposta comporta l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, per il solo fatto oggettivo della mancata trasmissione, senza bisogno di alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte. L’eventuale deroga deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità previste dalla norma, entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (richiamate Cass. n. 15600 del 2020, Cass. n. 16548 del 2018 e Cass. n. 5734 del 2016).
Tale preclusione processuale — aggiunge il Collegio — opera a prescindere da una tempestiva eccezione dell’Ufficio e prevale rispetto all’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi ritenere sanata nemmeno se l’Amministrazione non sollevi l’eccezione in udienza, atteso il carattere perentorio del termine; non trova applicazione neppure l’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 (citate Cass. n. 1539 del 2024 e Cass. n. 15600 del 2020).
Nel caso concreto, l’Ufficio aveva invitato la contribuente a presentarsi per fornire dati e notizie, richiedendo specificamente i registri delle fatture, degli incassi e pagamenti, degli onorari e dell’IVA, oltre alle operazioni correlate ai movimenti finanziari di importo superiore a 250,00 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, con l’avvertimento sulle conseguenze dell’inottemperanza. La richiesta, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2025, era dunque puntuale e non generica, sicché la documentazione depositata solo nel giudizio, ancorché allegata all’elaborato del consulente tecnico di parte, non era utilizzabile, in assenza della dichiarazione di impossibilità non imputabile. La tardiva produzione attiene ai documenti allegati alla consulenza, non alla valutazione tecnica in sé. Né rileva il rinvio dell’incontro, dovendo la comunicazione avvenire entro l’esaurimento del contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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