Rendita catastale Docfa e motivazione dell’avviso di rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 6272 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante la procedura c.d. DOCFA si distingue dal riclassamento operato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. Nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza rispetto alla rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene. La difformità di stima esime l’Amministrazione dall’onere di una motivazione più particolareggiata. Per i fabbricati a destinazione speciale la rendita è determinata con stima diretta, che non presuppone necessariamente il previo sopralluogo.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione Docfa presentata dalla società contribuente, relativa a un immobile classificato nel gruppo catastale D. A seguito di parziale demolizione e di diversa distribuzione degli interni, la contribuente aveva proposto di mantenere la categoria D/7 riducendo però la rendita rispetto a quella precedentemente attribuita.

La società impugnava l’avviso eccependo la carenza di motivazione e, nel merito, l’errata rideterminazione della rendita. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ritenendo inadeguatamente motivato l’atto opposto. La C.T.R. della Lombardia, in sede di appello, respingeva il gravame dell’Ufficio, osservando che solo in fase di discussione giudiziale l’Amministrazione aveva affrontato le questioni poste dalla contribuente, senza che tale integrazione postuma potesse supplire al difetto motivazionale originario. L’Agenzia ricorreva quindi in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che il controricorso della società è stato depositato oltre i termini dell’art. 370 cod. proc. civ., nel testo novellato applicabile al procedimento in forza dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022. La norma non richiede più la notificazione, ma mantiene il divieto di presentare memorie in mancanza del tempestivo deposito. La memoria non può nemmeno essere riqualificata come controricorso tardivo, difettando i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ.

Nel merito, i due motivi sono scrutinati congiuntamente e accolti. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, nell’attribuzione di rendita catastale mediante procedura Docfa, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono disattesi e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene (Cass. Sez. 5 n. 23237 del 2014, n. 12497 del 2016, n. 3104 del 2021). Solo quando l’Ufficio disattenda gli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita.

La fattispecie è ricondotta alla prima ipotesi. I dati della contribuente non sono stati smentiti, ma soltanto rivalutati mediante i criteri tecnici della disciplina catastale. La difformità tra valutazione denunciata e rendita accertata deriva da una diversità di stima dei medesimi elementi di fatto, il che esime l’Amministrazione da una motivazione particolareggiata.

Quanto agli immobili a destinazione speciale, la Corte ribadisce che la rendita va determinata con stima diretta, secondo l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, ma che tale stima non presuppone indefettibilmente il sopralluogo. L’accesso in loco non è un diritto del contribuente né condizione di legittimità dell’avviso, potendo le caratteristiche del bene desumersi dalle risultanze documentali già in possesso dell’Ufficio (Cass. n. 8529 del 2019, n. 9291 del 2021).

Nel caso concreto, l’Agenzia ha congruamente motivato l’avviso, dando atto delle modifiche edilizie esposte nella dichiarazione e indicando i criteri di valutazione del cespite. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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