Inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 27231 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il tribunale definisce il procedimento sommario di cognizione, pronunciata ai sensi degli art. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ., è soggetta ad appello e non è autonomamente ricorribile per cassazione. L’art. 702 quater cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, non prevede l’impugnazione immediata dell’ordinanza in cassazione. La qualificazione del rito operata dal giudice non è sindacabile con ricorso per saltum: anche ove la causa fosse stata introdotta con citazione e decisa con sentenza, la decisione sarebbe stata appellabile, in difetto dell’accordo tra le parti per omettere l’appello. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, condomina, ha impugnato davanti al tribunale la delibera assembleare del condominio, con la quale erano state approvate voci di spesa che assumeva non dovute o non deliberate nella misura indicata, deducendo altresì il voto determinante di un condomino che, rivestendo anche la carica di amministratore, avrebbe dovuto astenersi.

Il tribunale ha rigettato l’impugnazione, rilevandone la tardività rispetto al termine di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ., con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. Avverso tale provvedimento la condomina ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastato dal condominio con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’adozione del rito sommario, sostenendo che il procedimento non sarebbe stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e che il giudice avrebbe seguito forme incompatibili con quel rito. La Corte rileva che il contrario risulta dalla stessa ordinanza impugnata, che dà atto dell’introduzione con ricorso.

Il secondo motivo investe la declaratoria di tardività dell’impugnazione, assumendo la violazione della normativa di sospensione dei termini processuali dettata dal d.l. n. 18/2020 e dal d.l. n. 23/2020, nel testo convertito dalla legge n. 40/2020.

La Corte affronta la questione in via preliminare e assorbente, incentrata sull’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. Osserva che l’art. 702 quater cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non consentiva l’impugnazione diretta per cassazione, prevedendo invece l’appellabilità dell’ordinanza.

Il Collegio aggiunge che, anche qualora l’impugnazione della delibera fosse stata proposta con citazione e la causa decisa con sentenza, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per saltum in cassazione, in mancanza dell’accordo tra le parti per omettere l’appello. Richiama, in tal senso, Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 19162 del 15/09/2020.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio. La Corte applica inoltre il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici contrari, condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *