Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile per responsabile d’imposta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 466 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della qualifica ex lege di responsabile d’imposta attribuita al gestore di struttura ricettiva dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, come interpretato dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, il rapporto tra gestore ed ente locale impositore ha natura esclusivamente tributaria e non è più configurabile come rapporto di servizio. Difetta pertanto la giurisdizione della Corte dei conti, che va declinata in favore del giudice tributario, non essendo ravvisabile né il maneggio di denaro pubblico né un principio generale che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili. L’esclusione della rilevanza penale delle condotte di omesso versamento, anche anteriori al 19 maggio 2020, conferma il mutamento del rapporto giuridico con l’ente impositore.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio il liquidatore e la società di gestione di una struttura ricettiva, nonché il titolare della ditta subentrante, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 5.138,00 per omesso riversamento del contributo di soggiorno incassato.
Il danno erariale era riferito al periodo compreso tra il secondo trimestre 2016 e il secondo trimestre 2019. La società aveva gestito la struttura fino al subentro della ditta individuale, avvenuto nell’agosto 2019. La Procura ha sostenuto la giurisdizione contabile, prospettando in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha affrontato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento già espresso, dichiarandosi intenzionato a dargli continuità.
Il primo argomento è che la qualifica ex lege di responsabile d’imposta inserisce il gestore nell’ambito dei rapporti tributari. Non è più configurabile un rapporto di servizio, creato in via pretoria nel silenzio del legislatore.
La Corte ha poi valorizzato il maneggio di denaro pubblico: il gestore non amministra danaro qualificabile ab origine come pubblico, ma risponde del pagamento di un’imposta altrui con denaro proprio, salvo rivalsa verso il soggetto passivo. Non rileva la finalità pubblica del tributo, propria di ogni imposta.
È stato escluso un principio generale che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili. Le figure individuate dalla legge — spedizionieri, banche, datori di lavoro, cessionari d’azienda — adempiono obblighi esclusivamente fiscali. Gli obblighi dichiarativi e il sistema sanzionatorio tributario confermano la natura del rapporto.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato il rapporto gestore-cliente-ente locale come rapporto trilatero di natura esclusivamente tributaria, con ricadute sulla giurisdizione desumibili dal richiamo alle sanzioni tributarie non penali. Ha inoltre escluso una giurisdizione alternativa, per contrasto con il principio di certezza del giudice.
In conclusione, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con indicazione del giudice tributario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c. Le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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