Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Piemonte n. 1572 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dal ricorrente in corso di causa in ragione del sopravvenuto consolidamento degli effetti dell’istanza di agibilità per decorso dei termini di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria opera in conformità alla richiesta della parte ricorrente, cui l’amministrazione resistente ha aderito. La compensazione delle spese di lite è legittima quando ricorrano giusti motivi, ravvisabili nell’esito meramente processuale della controversia e nella concorde richiesta sul punto delle parti costituite.
Il Fatto
Due società ricorrenti impugnavano davanti al TAR Piemonte una serie di provvedimenti adottati dal Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP e dal Settore Urbanistica del Comune di Venaria Reale. Oggetto del contendere era l’attivazione di una media struttura di vendita e il rilascio della relativa segnalazione certificata di agibilità, condizionata dal Comune all’adempimento di obblighi convenzionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata.
Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, le società chiedevano l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività avviata mediante SCIA, del parere del Settore Urbanistica, della nota integrativa del 29 marzo 2023, della comunicazione di sospensione della segnalazione di agibilità e della diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. Nelle more del giudizio, il Comune comunicava che gli effetti dell’istanza di agibilità erano consolidati per decorso dei termini di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con nota depositata il 18.05.2026 e richiamata nella successiva richiesta di passaggio in decisione del 19.06.2026, la parte ricorrente ha manifestato il venir meno del proprio interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con spese compensate. La ragione addotta è il consolidamento degli effetti dell’istanza di agibilità, comunicato dal Comune, che ha eliminato l’interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
Il resistente Comune, con nota depositata il 20.05.2026, ha aderito alla dichiarazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse, concordando sulla compensazione delle spese. Non vi sono quindi contestazioni in ordine al sopravvenuto difetto della condizione dell’azione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 30.06.2026. Il Tribunale applica gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., dichiarando il ricorso e i relativi motivi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla richiesta di parte ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio valuta la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo all’esito in rito della controversia e alla concorde richiesta formulata sul punto dalle parti costituite. La decisione è assunta secondo il rito camerale, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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