Estinzione per cessata materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 97 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto soddisfacimento del diritto accertato con la sentenza da eseguire determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. La dichiarazione di estinzione non preclude al giudice di pronunciarsi sulle spese, che vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, individuata con ricognizione sommaria della normale probabilità di accoglimento della pretesa in base a criteri di verosimiglianza o a una delibazione del merito. Ne consegue che il notevole ritardo dell’amministrazione nella definizione del procedimento amministrativo, protrattosi dopo l’esecutività del giudicato, legittima il riconoscimento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Il Fatto
Un pensionato aveva ottenuto, con una precedente sentenza di appello contabile, il riconoscimento del diritto alla corretta rideterminazione del contributo di riscatto ai fini pensionistici, con restituzione delle maggiori somme indebitamente versate e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante i solleciti, l’amministrazione regionale non aveva dato esecuzione al giudicato. Solo dopo la diffida, l’amministrazione aveva rideterminato l’importo dovuto e proposto il riconoscimento del debito fuori bilancio per sorte capitale, interessi e spese di lite. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza; all’odierna udienza, preso atto dell’intervenuta esecuzione, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna della controparte alle spese processuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la documentazione del Comando forestale regionale, depositata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, attesta l’intervenuto soddisfacimento del diritto vantato dal ricorrente. Su questa base il giudizio di ottemperanza va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La Corte affronta poi la richiesta di liquidazione delle spese processuali, reiterata in udienza dal difensore. Il principio applicato è quello della soccombenza virtuale: il giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere deve comunque pronunciarsi sulle spese, individuando la soccombenza in base a una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa, secondo criteri di verosimiglianza o un’indagine sommaria di delibazione del merito. A sostegno è richiamata Cass. civ. Sez. VI, ord. 6.10.2020, n. 21459.
Nel caso concreto, la sentenza da ottemperare era stata depositata il 19 novembre 2021 e il notevole ritardo nella definizione del procedimento amministrativo legittima il riconoscimento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Il Collegio dichiara estinto il giudizio e condanna l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Nota della Redazione
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