Gestore alberghiero agente contabile imposta di soggiorno anche dopo novelle (Corte dei Conti Sez. II App. n. 309 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le novelle recate dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, e dall’art. 5-quinquies, comma 1, d.l. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che hanno attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, non hanno inciso sul rapporto di servizio intercorrente con il Comune beneficiario del tributo. Permane quindi in capo al gestore la qualità di agente contabile e la giurisdizione contabile, ogni qualvolta sia ravvisabile il maneggio di denaro pubblico per l’incasso dell’imposta presso il cliente e il suo mancato riversamento. Le due qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse e possono coesistere. Il connotato doloso della condotta, accertato in termini di dolo eventuale, costituisce condizione ostativa all’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione del Comune di Firenze relativa all’omesso versamento dell’imposta di soggiorno da parte di alcuni albergatori, cui seguiva un accertamento della Polizia municipale. Secondo la denuncia di danno, la società appellante non aveva effettuato le dichiarazioni mensili degli alloggiati per il periodo marzo 2020 – giugno 2022, dopo aver invece regolarizzato la propria posizione per il periodo precedente.

La quantificazione delle somme non versate era stata effettuata con metodo induttivo, secondo i parametri del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno. La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con la sentenza n. 268/2023, aveva condannato la società al pagamento di 55.291,50 euro in favore del Comune, oltre interessi e spese. La società ha proposto appello articolando cinque motivi, tra cui il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il motivo di difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento consolidato che riconosce la qualità di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva. Il richiamo è all’art. 178 del R.D. n. 827 del 1924 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, n. 19654/2018, secondo cui i regolamenti comunali affidano all’albergatore attività funzionali alla realizzazione impositiva dell’ente locale, instaurando un rapporto di servizio pubblico avulso da quello tributario, sebbene a esso funzionalizzato.

La Corte osserva che le novelle del 2020 e del 2021 hanno attribuito al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, ma non ne hanno determinato la perdita di quella di agente contabile. Le due qualifiche operano su piani distinti: la prima impone al responsabile d’imposta di intervenire quale coobbligato solidale; la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso, quale autonomo titolo di responsabilità in caso di omesso riversamento.

Quanto alla notizia di danno, la Sezione ritiene che la relazione della Polizia municipale contenga informazioni circostanziate e precise, idonee a integrare i requisiti di specificità e concretezza richiesti dall’art. 51 c.g.c., richiamando le Sezioni riunite n. 12/2011/QM. La documentazione prodotta dall’appellante solo in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 194 c.g.c., non essendo stati allegati nuovi mezzi di prova non proponibili in primo grado.

I motivi relativi al vizio motivazionale e all’onere della prova sono respinti. La Sezione richiama il principio di sinteticità coniugato con quello di congruità della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata ha esposto in modo percepibile le ragioni di fatto e di diritto. Quanto alla quantificazione, l’art. 1226 c.c. e l’art. 2056 c.c. legittimano la liquidazione equitativa in presenza di impossibilità o difficoltà di provare l’ammontare del danno, purché ne sia dimostrata la sussistenza materiale.

Sul piano soggettivo, la Corte conferma il dolo applicando l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, nozione compatibile anche con il dolo eventuale. Nel caso concreto, la società era consapevole dell’obbligo di versamento e, dopo aver regolarizzato il periodo precedente, non si è presentata all’invito della Polizia municipale, accettando il rischio del danno erariale. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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