Pensione militare, il grado superiore prevale sul grado di provenienza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 387 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo, il punto di partenza di ogni calcolo è la base pensionabile alla cessazione dal servizio, che è quella del grado effettivamente rivestito in quel momento. Il limite posto dall’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 — per cui la pensione non può essere inferiore a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore — non è invocabile da chi, transito in un ruolo superiore, lamenti un trattamento deteriore rispetto a quello del grado di provenienza. La speciale aliquota del 3,60% prevista dall’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973 è riservata ai sottufficiali collocati in congedo prima del limite di età e non è riferibile a situazioni diverse. La disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 si applica al personale militare che al 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, con attribuzione del regime contributivo dal 1° gennaio 1996.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniva dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale. Vincitore di un concorso per ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento, aveva conseguito la qualifica di ufficiale solo al termine della carriera. A seguito della cessazione dal servizio, l’INPS gli aveva riconosciuto una pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema retributivo poiché alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato più di diciotto anni di contribuzione.
Il ricorrente ha impugnato la determina di pensione, lamentando che la progressione di carriera aveva comportato un livello di quiescenza inferiore a quello che avrebbe maturato restando nel grado di Luogotenente. Ha invocato l’applicazione delle percentuali di aumento del 3,60% dal ventunesimo anno di servizio fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, oltre al riconoscimento degli arretrati con rivalutazione e interessi. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo una diversa lettura dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha aderito all’orientamento già espresso dalla stessa Sezione nella sentenza n. 90/2023 e dalla Sezione di appello per la Regione siciliana nelle sentenze n. 32/A/2023 e n. 75/2024. Ha osservato che il ricorrente, già Luogotenente divenuto ufficiale negli ultimi anni, gode di un trattamento liquidato con il sistema retributivo per effetto dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e si duole di un trattamento inferiore a quello che avrebbe conseguito restando nel ruolo dei sottufficiali.
La questione di diritto concerneva l’interpretazione dell’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973. Secondo il ricorrente la norma avrebbe natura precettiva e di sistema, imponendo di dare prevalenza al criterio per cui non è consentito un trattamento pensionistico inferiore a quello ottenibile nel grado inferiore, in ossequio al principio di immodificabilità in peius e di ragionevolezza ex art. 3 Cost..
La Corte ha ritenuto che l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, entrato in vigore quando vigeva il solo sistema retributivo puro, non possa essere letto isolatamente ma debba essere interpretato alla luce della legge n. 335/1995. Questa ha articolato il sistema in tre regimi: contributivo per i nuovi assunti dal 1996; retributivo integrale per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato diciotto anni; misto per gli altri. Poiché il ricorrente al 31 dicembre 1995 possedeva un’anzianità superiore a diciotto anni, sono inapplicabili i commi 1 e 2 dell’art. 54, che riguardano esclusivamente il personale militare con anzianità inferiore.
La Corte ha poi escluso che la speciale aliquota del 3,60% potesse essere riconosciuta. L’art. 54, comma 6, d.P.R. n. 1092/1973 estende ai sottufficiali dei Carabinieri la disciplina del comma 5, che prevede un aumento per i collocamenti in congedo prima del limite di età: ipotesi non ricorrente nella specie. La limitazione dell’aliquota speciale ai collocamenti anticipati persegue una finalità perequativa verso chi, andando in quiescenza prima del limite, non raggiunge la pensione massima. La dedotta disparità di trattamento è apparsa ragionevole.
La Sezione ha ribadito che in materia pensionistica rileva lo stato giuridico posseduto al momento del pensionamento, con applicazione della normativa al tempo vigente, richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale per le Marche n. 60/2022. L’INPS ha dunque correttamente applicato le basi pensionabili e le aliquote differenziali pertinenti alla qualifica di ufficiale rivestita all’atto del pensionamento. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dei contrasti giurisprudenziali. La Corte ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza e disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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