Nesso causale e prova scientifica nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 388 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, che ha natura di cognizione piena sul rapporto e non di impugnazione degli atti dell’amministrazione, il riconoscimento della pensione privilegiata presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi del diritto e, in particolare, della dipendenza da causa o concausa di servizio della patologia invalidante. Tale nesso deve essere provato con un adeguato livello di prova probabilistica e scientifica, non essendo sufficiente il mero superamento dei valori di riferimento di parametri ematici, che non esprime di per sé alcun effetto sulla salute. Il parere del Collegio medico legale, adeguatamente motivato e avvalorato dalle istituzioni scientifiche, prevale sulle valutazioni di parte non suffragate da riscontri sperimentali e statistici.

Il Fatto

La ricorrente, vedova ed erede di un ex Maresciallo dell’Aeronautica militare, ha agito innanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale che aveva colpito il congiunto — un glioblastoma cerebrale di alto grado — e per l’affermazione del diritto alla pensione privilegiata, con conseguente condanna dell’INPS ai relativi pagamenti. Il militare, arruolato dal 1988 e in servizio presso una base siciliana, aveva cessato l’attività per inidoneità fisica e la domanda di pensione privilegiata era stata respinta per il parere negativo della Commissione di verifica delle cause di servizio.

L’INPS ha difeso la correttezza del proprio operato, richiamando il carattere vincolante del parere della CMVSC, e ha comunque subordinato l’eventuale decorrenza del trattamento di reversibilità alla data dell’istanza. Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, demandata al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha preliminarmente precisato che il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi. Esso si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione, sicché i vizi dell’atto o del procedimento di diniego non rilevano di per sé: ciò che conta è la verifica della effettiva titolarità del diritto vantato.

Nel merito, il Giudice ha aderito alle conclusioni del CML, fondate su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logiche e idoneo supporto medico-scientifico. Il Collegio ha ricostruito la storia clinica e professionale del militare, rilevando che dal Rapporto Informativo non emerge alcunché circa esposizioni a radiazioni ionizzanti o partecipazioni a campi d’arma in Sardegna, che il militare non fu mai addetto alla pulizia esterna dell’aeromobile e che fu sempre sottoposto a sorveglianza sanitaria, con giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Quanto all’eziogenesi del glioblastoma, il CML ha evidenziato che, tra i fattori di rischio, soltanto le radiazioni ionizzanti risultano associate a un aumento del rischio, mentre non si è dimostrata la cancerogenicità dei campi elettromagnetici e delle radiazioni non ionizzanti. Quanto ai metalli riscontrati nel sangue e nella biopsia, il CML ha osservato che solo alcuni superavano i valori di riferimento e che, per il tumore dell’encefalo, non sussistono correlazioni nella normativa sulle malattie professionali.

L’Istituto Superiore di Sanità, interpellato proprio per rispondere alle critiche della parte, ha chiarito che i valori di riferimento rappresentano l’esposizione della popolazione generale e non indicano effetti sulla salute; che alcuni metalli, pur superiori nel sangue, erano sotto i limiti di quantificazione nel tessuto bioptico, non avendo attraversato la barriera emato-encefalica; e che i dati di letteratura sull’implicazione dei metalli nel glioblastoma sono pochi, discordanti e inconclusivi.

Il Giudice ha quindi concluso che la parte ricorrente, pur producendo ricerche di carattere generale, non ha fornito prova dotata di congrua evidenza scientifica del nesso causale o concausale tra la patologia e il servizio, necessitando la causa di servizio un adeguato livello di prova probabilistica nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la complessità delle questioni medico-legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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