Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 25 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva spetta al soggetto che ha avuto il maneggio dei beni oggetto del rendiconto. L’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Venuta meno la qualifica ex lege, non può riconoscersi la qualità di agente contabile né quella di agente contabile di fatto, in difetto del maneggio. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile per carenza di legittimazione passiva, restando impregiudicato l’obbligo dell’amministrazione di acquisire e parificare il conto presso il soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale reso, per l’esercizio 2020, dal soggetto convenuto nella qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata.
Il Magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva prospettato la improcedibilità della gestione, segnalando l’assenza di un valido atto di parifica e contestando la stessa qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione con decreto presidenziale, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e rileva l’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama un principio consolidato: solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come affermato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Il nucleo della decisione riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società partecipata. La relativa qualificazione come agente contabile derivava dall’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte chiarisce la ragione del vulnus. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi impossibilitati ad averla per il conflitto di interesse connaturato al ruolo di componenti di organi di controllo. Ciò contrasta con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il richiamo è agli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e all’art. 137 c.g.c.
Venuta meno la disposizione dichiarata incostituzionale, non è più sostenibile la qualità di agente contabile ex lege del convenuto. Né può configurarsi un agente contabile di fatto, poiché difetta il maneggio, che la stessa norma caducata presupponeva nel richiedere agli agenti di supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista. Manca dunque la legittimazione passiva e il giudizio è improcedibile.
La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il merito sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parifica, ferme le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento.
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Nota della Redazione
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