Partecipazioni portuali e onere motivazionale sul modello societario (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 114 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Autorità di sistema portuale sono destinatarie del Tusp e, nell’acquisizione di partecipazioni societarie, restano soggette all’onere di analitica motivazione prescritto dall’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. La facoltà di assumere partecipazioni di minoranza in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, prevista dall’art. 6, comma 11, legge n. 84/1994, non integra la deroga delle espresse previsioni legislative di cui all’art. 5, comma 1, Tusp: si tratta di una mera facoltà e non di una scelta legislativa riferita a una determinata operazione. Ne deriva che l’Ente deve documentare la stretta necessità dell’operazione, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, il confronto con soluzioni alternative quali gli atti di intesa, nonché la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comitato di gestione di un’Autorità di sistema portuale ha deliberato l’acquisizione di n. 54.245 azioni detenute da una Provincia nella società di gestione di un interporto, pari all’1,39 per cento del capitale sociale, per un corrispettivo di euro 96.013,65. La quota era stata stanziata in sede di assestamento di bilancio.

L’Ente ha trasmesso gli atti alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 5 Tusp in forza di un parere pro veritate: la facoltà di acquisire partecipazioni di minoranza in iniziative intermodali opererebbe come norma speciale, in luogo dei principi generali del Testo unico. La Sezione è stata quindi chiamata a verificare se la delibera ricadesse nella deroga delle espresse previsioni legislative.

La Motivazione della Corte

Sul profilo soggettivo, le Autorità di sistema portuale sono espressamente annoverate tra i destinatari del Tusp dall’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016. L’atto è stato adottato dal Comitato di gestione, organo legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), sicché la competenza della Sezione è affermata.

Sul profilo oggettivo, la Corte richiama la delibera delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024: non integrano il regime derogatorio gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. La deroga riguarda i soli casi in cui la scelta sia adottata o disciplinata dallo stesso legislatore, con riduzione dello spazio di azione all’attuazione della volontà normativa e affievolimento dell’onere motivazionale. Nel caso concreto, l’art. 6, comma 11, legge n. 84/1994 attribuisce una possibilità e non impone un’operazione determinata, come conferma il tenore letterale della norma.

Nel merito, l’Ente non ha documentato il legame di stretta necessarietà tra l’attività della società e i fini istituzionali. Il richiamo agli obiettivi generali e alla natura pubblica della partecipata non è dirimente. La Corte valorizza la necessità di un’incidenza determinante sul governo della società, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4688/2016): le partecipazioni “polvere” non consentono al socio pubblico di orientare la strategia societaria e si riducono a mero investimento di capitale di rischio (Sez. reg. controllo Piemonte n. 9/2016).

Quanto alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, l’istruttoria si limita a dati di bilancio storici, senza analisi prospettica dei rischi né stima dell’evoluzione patrimoniale della partecipata. Manca il confronto con soluzioni alternative, quali gli atti di intesa di cui agli artt. 11 e 15 legge n. 241/1990. La Corte richiama la deliberazione SS.RR. n. 16/2022/QMIG: il deficit informativo impedisce anche l’utile esercizio della facoltà di richiedere atti.

Infine, sul profilo degli aiuti di Stato, l’investimento mediante contribuzione pubblica è potenzialmente attributivo di vantaggi competitivi e gli elementi prodotti non documentano la compatibilità con l’art. 107 TFUE. La Sezione rende pertanto parere negativo sulla delibera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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