Annullamento ex lege dei crediti minori interrompe il nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 215 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a euro 1.000,00, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, opera come factum principis sopravvenuto e interrompe il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’agente della riscossione e il mancato introito delle somme iscritte a ruolo. Ne consegue il rigetto della domanda con cui l’ente impositore, in sede di verifica dei rapporti di dare-avere, chieda il ristoro del danno patrimoniale. La domanda di risarcimento del danno all’immagine resta invece estranea al giudizio ad istanza di parte, presupponendo, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., una sentenza irrevocabile di condanna penale e trovando ingresso esclusivo nell’alveo della responsabilità erariale.

Il Fatto

L’ente gestore del trasporto pubblico locale conveniva in giudizio il concessionario della riscossione per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la condanna al ristoro del danno patrimoniale. Le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, già trasmesse al concessionario nel 2007 e nel 2008, non erano state riscosse per l’omessa notifica della cartella e dei successivi atti esattivi, con conseguente prescrizione del credito, accertata in un giudizio di opposizione.

Declinata la giurisdizione del Giudice di pace e riformata la decisione dal Tribunale, la controversia approdava alla Corte dei conti in riassunzione. L’ente creditore imputava al concessionario anche un danno all’immagine da liquidarsi equitativamente. Il concessionario eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell’ente impositore, l’improcedibilità per mancato esperimento della procedura di discarico per inesigibilità e, nel merito, l’avvenuto annullamento ex lege dei debiti minori.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio afferma d’ufficio la propria giurisdizione, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile. Rientrano pertanto nella cognizione della Corte anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione, la Corte qualifica d’ufficio la pretesa non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa volta all’accertamento contabile del rapporto, parametrata al carico affidato e non riscosso. La domanda rientra così nella categoria atipica e residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d, c.g.c., applicabile anche a enti diversi dallo Stato, restando all’interno del medesimo rapporto senza attingere a profili di responsabilità amministrativa. L’eccezione è respinta.

Nel merito assume rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’annullamento automatico dei debiti inferiori a euro 1.000,00 previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. La norma dispone lo stralcio dei carichi affidati dal 2000 al 2010, tra i quali rientrano quelli in contestazione, con annullamento effettuato alla data del 31.12.2018. La Corte richiama sul punto l’orientamento della Cass. Sez. V n. 15471/2019, secondo cui è sufficiente che i carichi siano stati affidati entro i termini previsti.

Da tale disciplina il Collegio deduce che l’annullamento ex lege, indipendentemente dalla prescrizione accertata dal Giudice ordinario, costituisce factum principis ostativo alla pretesa creditoria. Il fatto sopravvenuto, estraneo alla condotta del concessionario, è di per sé necessario e sufficiente a cagionare la mancata entrata: difetta dunque il nesso causale e la domanda patrimoniale è rigettata.

La richiesta di ristoro del danno all’immagine è dichiarata inammissibile. La sua risarcibilità presuppone, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., una sentenza irrevocabile di condanna penale comunicata alla Procura regionale, sicché la pretesa è azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale e non trova ingresso autonomo nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità del thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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