Inammissibile l’appello contabile depositato senza prova della notificazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 1 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di appello davanti alla Corte dei conti, anche in materia pensionistica, l’atto di impugnazione deve essere previamente notificato alla controparte e poi depositato in segreteria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle notificazioni eseguite, ai sensi dell’art. 180 cod. giust. cont. L’instaurazione del giudizio d’appello ha natura bifasica: alla notifica dell’appello segue la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. Il deposito del gravame privo della prova della notificazione non integra gli estremi della vocatio judicis e determina l’inammissibilità dell’appello, restando irrilevante la produzione di ricevute di notifica intervenuta oltre il termine decadenziale annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
L’appellante, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto in primo grado l’annullamento del diniego di dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata, invocandone l’accertamento ai fini del futuro trattamento pensionistico privilegiato. La Sezione giurisdizionale per la regione Campania aveva respinto il ricorso, condividendo il parere negativo dell’Ufficio Medico Legale in ordine alla riconducibilità della patologia a fattori di servizio.
Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto appello, deducendo la carenza di motivazione su punti decisivi della controversia e l’inattendibilità della consulenza tecnica, nonché la violazione dell’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha rilevato in via pregiudiziale che la sentenza di primo grado è stata depositata il 5 ottobre 2020, mentre l’atto di gravame è stato depositato il 6 aprile 2021, in assenza di prova della notificazione alla controparte e di procura alle liti. La procura, priva della data di rilascio, è stata depositata solo il 24 settembre 2023, unitamente alle ricevute di consegna della posta elettronica certificata, quest’ultime di gran lunga successive al termine annuale di impugnazione.
Il Collegio ha richiamato l’art. 170, comma 3, cod. giust. cont., che devolve il giudizio d’appello ai Capi I e II della Parte VI del codice, e l’art. 180 cod. giust. cont., che impone il deposito dell’atto notificato a pena di decadenza entro trenta giorni dall’ultima notificazione, con copia della sentenza e prova delle notificazioni eseguite. L’appello, anche in materia pensionistica, richiede la previa notificazione della domanda di riforma e il successivo deposito in segreteria.
La Corte ha qualificato l’instaurazione del giudizio d’appello come a natura bifasica: alla notifica dell’impugnazione segue, su istanza dell’appellante, la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, che integra il primo atto della successiva vocatio in jus (artt. 181-182 cod. giust. cont.).
Nel caso concreto, il deposito del gravame è avvenuto in assenza della prova della previa notificazione alla controparte entro i termini di legge. Le uniche ricevute attestanti la notifica dell’appello risalgono al 24 settembre 2023, ben oltre il termine decadenziale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 178, comma 4, cod. giust. cont.. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del gravame e la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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