Giudicato penale di assoluzione limita danno erariale alle condotte accertate (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 2 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudicato penale di assoluzione, formatosi in seguito a dibattimento, esplica efficacia vincolante ai sensi degli artt. 651-bis e 652 cod. proc. pen. e preclude al giudice contabile la rivalutazione dei fatti per i quali sia stata esclusa la sussistenza o la commissione da parte dell’imputato. La sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto accerta la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione, ma non quantifica il danno, la cui determinazione è rimessa al giudice contabile nei limiti degli episodi accertati. Il danno erariale, quando non sia liquidabile nel suo ammontare esatto, può essere determinato in via equitativa, in misura proporzionata alla natura occasionale dell’uso improprio del bene e alla vetustà del mezzo. La condotta fraudolenta, caratterizzata dalla falsa attestazione della presenza in servizio e dall’uso personale del mezzo di servizio e dell’autista, integra l’elemento soggettivo del dolo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un ufficiale dell’Esercito, all’epoca dei fatti in servizio presso un Comando di truppe alpine con l’incarico di vice comandante per il territorio, per sentirlo condannare al pagamento di euro 4.075,32 in favore del Ministero della difesa. La domanda si fondava su due poste di danno: l’illegittima percezione dello stipendio, pari a euro 1.475,32, per aver falsamente attestato la presenza in servizio per 25 ore e 42 minuti superiori a quella effettiva, e l’utilizzo improprio dell’auto di servizio per fini personali in dodici giornate, con danno valutato equitativamente in euro 2.600,00.

La difesa eccepiva preliminarmente che il Tribunale militare di Verona, con sentenza del 15 novembre 2024, divenuta definitiva, aveva prosciolto il militare dal reato di truffa militare e aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull’uso del mezzo di servizio, trasmettendo gli atti alla Procura ordinaria per la verifica del reato di peculato d’uso. Nel merito contestava la quantificazione del danno e chiedeva, in via subordinata, di limitare la responsabilità a soli euro 76,54.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di prova testimoniale, ritenendola non concludente perché vertente su argomenti non contestati o già esaminati dal giudice penale. Ha poi affrontato la questione centrale del rapporto tra il giudicato penale di assoluzione e il giudizio contabile, richiamando l’art. 651-bis cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione, e l’art. 652 cod. proc. pen., che riconosce la medesima efficacia alla sentenza di assoluzione quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

Da tali disposizioni la Corte ha tratto la conseguenza che, per la prima posta di danno, dovevano essere prese in considerazione le sole giornate del 3, 8, 19 e 25 novembre 2021, per le quali il giudice penale aveva ravvisato la non punibilità in ragione della particolare tenuità, restando escluse tutte le altre, per cui era stata accertata l’insussistenza dei fatti. Il giudice penale, pur avendo accertato la sussistenza del fatto, non aveva proceduto alla quantificazione del danno, rimessa al giudice contabile, che non poteva però prescindere dai periodi di interruzione della presenza accertati in sentenza.

Il Collegio ha quindi calcolato il danno sulla base di 4 ore e 29 minuti complessivi di assenza e della retribuzione oraria, determinando la prima posta in euro 256,27. Le argomentazioni difensive, oltre che ininfluenti per la presenza del giudicato penale, si sono rivelate in alcuni casi in linea con la sentenza, in altri divergenti solo di pochi minuti e in un caso non suffragate da elementi probatori certi.

Quanto alla seconda posta, relativa all’uso improprio dell’auto di servizio, la Corte ha rilevato che il giudice penale aveva accertato come l’uso per esigenze personali fosse provato e non contestato, ma era avvenuto solo momentaneamente e non in modo continuativo. Il Collegio ha ritenuto non remunerativo il parametro delle tabelle di onerosità dello Stato Maggiore della Difesa, pari a circa euro 0,92 per chilometro, ed eccessivo il parametro del noleggio di un’auto equivalente indicato dalla Procura. Tenuto conto della vetustà del mezzo e dell’uso promiscuo, ha quantificato equitativamente il danno in euro 50,00 al giorno per dodici giornate, per un totale di euro 600,00. Quanto all’impiego dell’autista, il riscontro probatorio è emerso solo per due giornate, mentre nelle altre è risultato l’accompagnamento dei figli o la visita odontoiatrica; il danno è stato equitativamente limitato a euro 150,00.

Accertati il rapporto di servizio, la condotta fraudolenta, il danno complessivo di euro 1.006,27 e il nesso causale, la Corte ha ravvisato il dolo, data la volontà di percepire retribuzioni per ore non lavorate mediante falsa attestazione e l’uso dell’autovettura e dell’autista per scopi privati. La domanda è stata accolta parzialmente, con applicazione della rivalutazione monetaria solo alla prima posta, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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