Controllo contabile sui rendiconti comunali e rilievi istruttori superati (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sui rendiconti degli enti locali ex art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005 e art. 148-bis TUEL non si limita alla verifica formale del pareggio contabile, ma valuta gli equilibri di bilancio in una prospettiva dinamica e di medio-lungo periodo, come processo ciclico e continuo tra rendicontazione e previsione. Le irregolarità che non integrano gli estremi per la pronuncia di accertamento ex art. 148-bis, comma 3, TUEL possono formare oggetto di segnalazione, con obbligo dell’ente di valutarle e di adottare interventi idonei al loro superamento. L’organo di revisione economico-finanziaria è qualificato come organo tecnico di controllo, tenuto a vigilare costantemente sulla corretta attuazione dei principi contabili, nell’interesse pubblico alla sana gestione dell’ente e non nell’esclusivo interesse del committente. Il mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti e di trasmissione dei dati alla BDAP comporta la preclusione ad assumere personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento. La corretta quantificazione della cassa vincolata e la verifica della composizione del risultato di amministrazione, incluse le quote vincolate e accantonate, costituiscono elementi essenziali dell’esame.
Il Fatto
La Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 1, comma 166, l. n. 266/2005, i rendiconti degli esercizi finanziari 2023 e 2024 del Comune di Capriva del Friuli.
L’istruttoria, condotta secondo il principio del contraddittorio, ha preso le mosse dall’esame dei questionari-linee guida trasmessi dall’organo di revisione, dei dati presenti nella BDAP e della documentazione disponibile sul sito istituzionale dell’ente, con specifico approfondimento sulla determinazione e composizione del risultato di amministrazione e sulla verifica degli equilibri di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando la natura di controllo di legittimità-regolarità delle verifiche sui bilanci degli enti territoriali, finalizzate ad assicurare la sana gestione finanziaria e il rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Ha quindi sottolineato come il bilancio pubblico finanziario si configuri come un processo ciclico, retto dall’inderogabile principio di continuità tra esercizi finanziari, e non come atto conchiuso.
Con riferimento al quadro regionale, la deliberazione ha richiamato la l.r. n. 18/2015, che affida alla Regione la definizione del concorso finanziario degli enti locali e la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, realizzando un sistema integrato di controlli che coinvolge Regione, organi di revisione e magistratura contabile.
Sotto il profilo degli esiti, la Sezione ha accertato che l’approvazione del rendiconto 2023 è avvenuta oltre i termini di legge (31.7.2024 rispetto al termine del 30.4.2024) e la trasmissione alla BDAP è avvenuta parimenti in ritardo, richiamando l’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 che vieta le assunzioni di personale in caso di inadempienza, e l’art. 9, comma 13, l.r. n. 12/2024 che condiziona l’accesso alle risorse regionali al rispetto dei termini di trasmissione.
Nel merito delle verifiche, la Corte ha preso atto dei chiarimenti forniti dall’ente che hanno consentito di superare i rilievi in ordine alla composizione del risultato di amministrazione 2023 e 2024, all’incoerenza dei dati sugli equilibri di bilancio 2024 (frutto di errore materiale), all’incremento della cassa vincolata 2024 per effetto di versamenti di fondi PNRR, ed alla corretta conservazione di residui attivi vetusti riferiti a finanziamenti in delegazione amministrativa. È stata altresì rilevata l’esigenza di porre attenzione alla corretta quantificazione del patrimonio in vista dell’adozione della contabilità accrual, nonché la persistenza di residui IMU/ILIA erroneamente mantenuti, sebbene l’ente abbia dichiarato che saranno oggetto di cancellazione in sede di rendiconto 2025.
La Corte ha concluso che, pur in presenza di un quadro di sostanziale regolarità e stabilità degli equilibri, sussistono margini di miglioramento gestionale, raccomandando il rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili per gli esercizi futuri.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.